Contenzioso

Niente inversione della prova per i contributi omessi

di Matteo Prioschi

Spetta al giudice verificare se il contribuente ha superato il limite di 10.000 euro in un anno che comporta la sanzione penale per il mancato versamento di contributi. Così ha deciso la Corte di cassazione con la sentenza 4206/2018 depositata ieri,annullando l’ordinanza con cui il tribunale di Teramo ha rigettato la richiesta di revoca del decreto penale di condanna emesso in precedenza nei confronti di un datore di lavoro.

Quest’ultimo, nel mese di dicembre del 2011, non ha versato trattenute previdenziali e assistenziali sulle retribuzioni dei dipendenti per 3.679 euro e nel 2014 è stato colpito da un decreto di condanna con una multa per 3.810 euro. Prima del decreto legislativo 8/2016, il reato di mancato versamento dei contributi veniva punito con la pena fino a tre anni di reclusione oltre alla multa. Con il provvedimento del 2016, però, è stata introdotta la depenalizzazione per mancati versamenti fino all’importo di 10.000 euro in un anno e tale disciplina di maggior favore si applica anche alle violazioni commesse prima dell’entrata in vigore del Dlgs con pronuncia di scioglimento perché il fatto non è previsto dalla legge.

A fronte di questo quadro normativo il tribunale di Teramo in funzione di giudice dell’esecuzione, secondo la Cassazione, avrebbe dovuto considerare solo la contestazione specifica oggetto del ricorso e prendere atto della depenalizzazione. Tutt’al più, nel caso in cui si volesse verificare il raggiungimento della soglia di 10mila euro nell’arco dell’anno, tale compito spetta al giudice.

Non è consentita l’inversione dell’onere della prova, come sostenuto dal tribunale di Teramo, secondo cui spetta al datore di lavoro dimostrare il non superamento della soglia di non punibilità riferita, nel caso specifico, all’intero 2011.

Secondo la Cassazione, nonostante la depenalizzazione, grava «comunque sull’organo dell’accusa la contestazione in ordine ad eventuali ulteriori mensilità rimaste inevase che determino il superamento della soglia di punibilità riferito all’annualità in contestazione».

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