Contenzioso

Niente recesso per la rissa fuori dai locali aziendali

di Giuseppe Bulgarini d’Elci

Il comportamento del dipendente che, dopo aver avuto un’accesa discussione nei locali aziendali con un collega in presenza di altri dipendenti e avventori, prosegue il litigio all’esterno del perimetro aziendale, rendendosi responsabile di una rissa sfociata in lesioni al collega con armi da taglio, non integra gli estremi del licenziamento, né per giusta causa,né per giustificato motivo soggettivo.

La Cassazione (ordinanza 297 del 9 gennaio 2018), registrando le conclusioni della Corte d’appello, dà rilievo alla circostanza che le sole azioni svoltesi nei locali aziendali sono censurabili sul piano disciplinare, laddove il pur grave comportamento prodottosi esternamente, sia pure nelle immediate vicinanze, non può essere utilizzato per giustificare l’irrogazione della misura massima espulsiva in assenza di un elemento (spazio-temporale) di diretta correlazione con i fatti avvenuti nel luogo di lavoro.

Nel caso sottoposto alla Corte il licenziato aveva dato impulso al rito Fornero davanti al Tribunale di Milano. In primo grado il licenziamento era stato confermato e le domande del lavoratore respinte. Di diverso avviso è stata la Corte d’appello, che ha escluso la giusta causa del licenziamento in quanto la rissa e le successive lesioni personali si erano verificati fuori dai locali aziendali, in assenza di elementi di continuità sul piano temporale con il precedente litigio dentro il luogo di lavoro. La Corte territoriale, peraltro, faceva applicazione della sola tutela indennitaria prevista dal novellato articolo 18 dello Statuto dei lavoratori e condannava la società a versare un risarcimento pari a 6 mensilità della retribuzione globale di fatto.

Il lavoratore ricorreva per Cassazione, censurando la misura dell’indennizzo, rilevando che solo in caso di vizi formali l’indennizzo risarcitorio può essere limitato a 6 mensilità.

La Corte di legittimità accoglie il ricorso e conferma che nel caso di licenziamento disciplinare illegittimo si applica – al di fuori delle ipotesi del fatto contestato insussistente e del fatto punibile con sanzione conservativa dal contratto collettivo, in presenza delle quali interviene la tutela reintegratoria – un indennizzo tra le 12 e le 24 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto, come previsto dall’articolo 18, comma 5, dello Statuto dei lavoratori. Su tale presupposto, non essendovi più questione circa il carattere illegittimo del licenziamento per essere la misura espulsiva sproporzionata rispetto alla entità del fatto disciplinare censurato, la Cassazione ha disposto la rimessione della causa in appello per la determinazione dell’indennizzo.

L'ordinanza n. 297/18 della Corte di cassazione

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