Contenzioso

È il lavoratore che deve provare la durata a tempo indeterminato dei benefit

di Salvatore Servidio

La Sezione Lavoro della Corte di cassazione, con sentenza 6 novembre 2017, n. 26601, ha respinto il ricorso del lavoratore volta ad ottenere il pagamento di quanto preteso a titolo di benefits sulla retribuzione corrispostagli fino alla cessazione del rapporto di lavoro.

Il Tribunale in funzione di giudice del lavoro aveva accolto la domanda del dipendente di un istituto bancario che agiva in giudizio al fine di ottenere il pagamento di somme a titolo di benefits (nel caso rimborso spese di alloggio, ex articolo 51, comma 5, del Tuir) sulla retribuzione corrispostagli fino alla cessazione del rapporto, lamentando che in base a quanto concordato in sede di assunzione, parte datoriale aveva invece interrotto il pagamento di tali accessori.
La sentenza veniva però riformata in appello.

La Cassazione, confermando l'esito del giudice territoriale, ha sostanzialmente affermato che in ambito di domanda di riconoscimento di benefit da parte del lavoratore grava su quest'ultimo l'onere della prova di quanto azionato in giudizio, in ossequio al disposto di cui all'articolo 2697 del Codice civile.

Sicché, esclusa ogni rilevanza probatoria di quanto verificatosi durante il pregresso rapporto di lavoro, attesa la novità del nuovo contratto, correttamente la Corte di merito – si legge nella sentenza in esame - ha ritenuto l'onere probatorio a carico di parte attrice riguardo alla durata, asseritamente indeterminata, dei benefits in questione, non desumibile dalla sola circostanza della loro erogazione; ciò che non costituiva una presunzione del diritto al godimento degli stessi per tutta la durata del nuovo rapporto di lavoro, durata indeterminata che quindi andava dimostrata da colui che l'affermava.

Conseguentemente, in assenza di specifica pattuizione nel contratto individuale di lavoro, conclude la Cassazione, sarà il lavoratore che dovrà provare la durata a tempo indeterminato dei benefit per tutto il tempo del rapporto di lavoro, posto che tale patto non può presumersi dal solo fatto della reiterata erogazione per alcuni mesi successivi alla data di scadenza del beneficio.

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