Contenzioso

Aggiornamento professionale e contribuzione previdenziale Inpgi

di Silvano Imbriaci

La controversia di cui alla sentenza, della sezione Lavoro della Cassazione, n. 23051 del 3 ottobre 2017, nel quadro generale delle regole con cui si determinano il reddito da lavoro dipendente e la base imponibile a fini previdenziali, riguarda in particolare il profilo del pagamento di contribuzione all'Inpgi (Istituto di Previdenza per i Giornalisti) sulle somme erogate ai giornalisti per l'aggiornamento professionale. Si discute, in proposito, sull'assoggettamento a contribuzione di somme che una testata giornalistica sportiva aveva erogato agli iscritti per il ristoro di spese da questi affrontate, a margine di attività che, secondo quanto prospettato dal datore di lavoro, era stata autorizzata in funzione del necessario aggiornamento professionale e consistente in corsi di lingua straniera, seminari ed iniziative culturali in materia sportiva, visite presso altre redazioni di giornali o presso realtà sportive di vario tipo.

Occorre premettere che nella determinazione del reddito da lavoro dipendente ai fini contributivi devono essere considerate le indicazioni contenute negli articoli 12 della legge 153/1969 (come mod. dal d.lvo 314/1997) e 48 del DPR 917/1986 (come mod. dal d.lvo. 314/1997, secondo cui concorrono a determinare la base imponibile a fini contributivi tutte le somme ed i valori in genere percepiti dal lavoratore, mentre sono escluse dalla base imponibile una serie di voci tassativamente previste dalla legge (indicate nell'articolo 12 citato). Il rapporto tra regola ed eccezione si misura anche a livello probatorio: l'ente previdenziale deve provare il passaggio di somme (o di benefici economicamente misurabili) dal datore di lavoro al lavoratore a qualunque titolo, purché in dipendenza del rapporto di lavoro, mentre è onere del datore di lavoro provare la ricorrenza di una delle cause di esclusione.

Con riferimento, in particolare, al rapporto di lavoro giornalistico, deve essere considerata anche la disciplina del contratto collettivo (nel periodo di tempo applicabile), che apre alla partecipazione dei singoli giornalisti a corsi di aggiornamento, a seminari, a iniziative culturali e professionali comunque attinenti alle loro specifiche competenze: l'editore deve favorire la partecipazione a tali corsi, con esplicito rinvio alla contrattazione aziendale per la regolamentazione della eventuale fruizione di permessi retribuiti e dei concorsi spese (art. 45 Ccnlg). A fronte di questo quadro normativo, la Cassazione ribadisce che spetta al datore di lavoro l'onere di provare non solo la sussistenza di un collegamento tra le spese sostenute dall'azienda (anche sotto forma di rimborso al proprio dipendente) e l'attività di aggiornamento culturale e professionale, ma soprattutto la connessione di questa attività con il rapporto di lavoro e la rispondenza ad un interesse delle aziende editoriale della erogazione e/o del rimborso delle somme a titolo di aggiornamento professionale. Infatti, le spese strumentali all'attività di impresa sono, per definizione, estranee alla nozione di retribuzione imponibile di cui all'articolo 51 del Dpr n. 917/1986. L'interesse dell'azienda al miglioramento delle competenze dei propri dipendenti ha rilevanza (e giustifica quindi ampiamente il concorso all'aggiornamento professionale), anche secondo la disciplina contrattuale, nell'ambito delle attività attinenti alle specifiche competenze professionali del singolo giornalista, per cui l'esonero contributivo può essere applicato solo dove sia dimostrata la effettiva correlazione tra le attività di aggiornamento professionale e le competenze del giornalista che ne beneficia; altrimenti, tali somme ricadono nell'ambito della presunzione di appartenenza alla retribuzione imponibile ex articolo 12 della legge n. 153/1969.

In altri termini, occorre provare la strumentalità rispetto alle mansioni svolte della spesa erogata, avuto riguardo alle specifiche competenze del giornalista, potendo eventualmente trovare queste somme una possibilità di esonero dagli oneri contributivi solo attraverso l'accertata correlazione con specifici ed individuabili incrementi di produttività stabiliti a livello di contrattazione collettiva (articolo 12, comma 2, lett. e): che esclude le «erogazioni previste dai contratti collettivi aziendali, ovvero di secondo livello, delle quali sono incerti la corresponsione o l'ammontare e la cui struttura sia correlata dal contratto collettivo medesimo alla misurazione di incrementi di produttività, qualità ed altri elementi di competitività assunti come indicatori dell'andamento economico dell'impresa e dei suoi risultati”. Per un precedente conforme cfr. Cass. Sez. Lav., 27 aprile 2016, n.8382, in materia di aggiornamento professionale dei giornalisti dipendenti di Sky tramite la fruizione di abbonamenti gratuiti ai programmi televisivi dell'emittente) .

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