Contenzioso

Definizione liti pendenti, nuovi chiarimenti

di Salvatore Servidio

Allo scadere del termine per aderire alla cosiddetta rottamazione delle liti fiscali prevista dall'articolo 11 del Dl n. 50/2017 (legge n. 96/2017), con Circolare 25 settembre 2017, n. 23/E, l'agenzia delle Entrate ha fornito gli ultimi chiarimenti sulla procedura di definizione delle liti pendenti, contenente 21 nuove risposte sulla definizione agevolata, la cui domanda di accesso deve essere presentata entro il prossimo 2 ottobre 2017, unitamente al versamento della prima o unica rata.
Le nuove indicazioni spaziano dalla qualità di parte dell'agenzia delle Entrate, agli atti oggetto delle liti pendenti, alla determinazione degli importi dovuti, al trattamento delle sanzioni per arrivare sino al perfezionamento della definizione.
L'odierno documento di prassi completa il quadro tracciato dalla Circolare 28 luglio 2017, n. 22/E.

I nuovi chiarimenti
Le indicazioni operative fornite dalla nuova Circolare n. 23/E/, riguardano in particolare i seguenti paragrafi:
Punto 1: Qualità di parte dell'Agenzia delle Entrate
È ribadito che le controversie oggetto di definizione agevolata sono quelle che hanno come parte avversa l'Agenzia delle Entrate pendenti in ogni stato di grado e di giudizio. In altri termini, l'Agenzia deve essere stata evocata in giudizio o, comunque, deve essere intervenuta. Non sono quindi definibili le liti nelle quali l'Agenzia delle Entrate, pur essendo titolare del rapporto giuridico sostanziale dedotto in giudizio, non sia stata destinataria dell'atto di impugnazione e non sia stata successivamente chiamata in giudizio, né sia intervenuta volontariamente.
Punto 2: Atti oggetto delle liti definibili
Non sono definibili gli atti di valore indeterminabile come quelli relativi al classamento degli immobili in quanto la definizione agevolata non è ammessa in via parziale. Non essendo possibile scindere la lite riferita al classamento dell'immobile e quella relativa ai tributi e alle sanzioni addebitate la definizione agevolata non è perseguibile.
Inoltre, i contributi previdenziali non costituiscono oggetto di liti fiscali e non rientrano, peraltro, nella giurisdizione delle Commissioni tributarie né tanto meno è configurabile, in relazione alle relative controversie, la legittimazione passiva dell'agenzia delle entrate.
Punto 3: Legittimazione a presentare la domanda di definizione
In relazione alla corretta individuazione del soggetto legittimato a presentare istanza di definizione agevolata in caso di fallimento del contribuente, in tale circostanza il soggetto con potere di presentare tale istanza è il curatore e solo nel caso di inerzia il contribuente fallito.
Punto 4: Determinazione degli importi dovuti
Con riferimento alla liquidazione degli importi da versare a seguito di definizione agevolata dovranno essere scomputati gli importi già versati per effetto delle disposizioni previste per i giudizi pendenti. In relazione, invece, alle iscrizioni al ruolo che non hanno avuto risoluzione nella “rottamazione delle cartelle” la definizione delle controversie potrà proseguire per tali importi non “rottamati”.
Circa le modalità di versamento, la Circolare contiene numerosi esempi pratici di compilazione del modello di versamento unificato F24.
Punto 5: Trattamento delle sanzioni
Questo punto è riservato in particolare alle controversie nate per indebita compensazione di un credito Iva esistente e per utilizzo in compensazione di un credito inesistente.
Nel primo caso la definizione è ammessa contro pagamento degli interessi con l'esclusione della sanzione; nel secondo caso, se il tributo è già stato definito anche con modalità diverse dalla definizione agevolata con altro Ente nessun importo è dovuto.
Per ultimo, nel caso di controversie relative ad un atto di contestazione contro un consulente che in concorso con il contribuente ha contribuito alla violazione, la controversia sarà definibile con il versamento del 40% delle somme contestate in giudizio.
Punto 6: Perfezionamento della definizione
La Circolare n. 23/E/2017 precisa che le somme eventualmente versate a titolo provvisorio da parte dei coobbligati che non aderiscono alla definizione agevolata non possono essere scomputate dall'importo lordo dovuto per la definizione. Rileveranno, pertanto, solo le sanzioni eventualmente versate dai soci che unitamente alla società abbiano aderito alla definizione agevolata.
Punto 7: Sospensione dei termini di impugnazione
I termini di impugnazione delle sentenze con riferimento alle controversie definibili che scadono tra il 24 aprile 2017 (data di entrata in vigore del Dl n. 50/2017) ed il 30 settembre 2017 (termine per la presentazione dell'istanza di definizione prorogato al 2 ottobre in quanto festivo) sono automaticamente sospesi per sei mesi (cfr. anche Cass. 18 settembre 2017, n. 21581).

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