Contenzioso

L’accesso al sostegno «ratifica» la risoluzione

di Giuseppe Bulgarini d’Elci

Nell’ambito di un processo di ristrutturazione aziendale da cui sia derivata la riduzione della forza lavoro mediante licenziamenti collettivi , la richiesta del lavoratore di accedere al trattamento di sostegno al reddito previsto da un fondo bilaterale , con contestuale rinuncia al preavviso e alla relativa indennità sostitutiva, equivale alla risoluzione anticipata del rapporto e ad acquiescenza al licenziamento.

La rinuncia al periodo di preavviso e all’indennità sostituiva danno luogo, in questo senso, a un comportamento negoziale che implica l’accettazione della risoluzione anticipata dal rapporto di lavoro, impedendo la successiva impugnazione del licenziamento da parte del lavoratore.

La Corte di cassazione ha espresso queste conclusioni con la sentenza 20008 dell’11 agosto 2017, nella quale ha evidenziato che l’erogazione da parte dei fondi di bilateralità di un trattamento straordinario di sostegno al reddito costituisce strumento diretto a eliminare (o ridurre al massimo) il contenzioso che può generarsi per effetto di processi di ristrutturazione aziendale. La previsione per cui il riconoscimento dell’erogazione dell’assegno straordinario di sostegno al reddito sia condizionata alla previa rinuncia del lavoratore al preavviso e alla relativa indennità sostitutiva è perfettamente compatibile con la finalità dell’istituto, che è quella di incentivare l’esodo dei lavoratori a fronte dell’accettazione della risoluzione del rapporto (con implicita rinuncia all'impugnazione del licenziamento).

Il contenzioso sul quale è stata chiamata a pronunciarsi la Cassazione risiedeva nella tesi, espressa dal lavoratore ricorrente, per cui il riconoscimento del trattamento di sostegno al reddito previsto dal fondo bilaterale e la rinuncia al periodo di preavviso (nonché alla relativa indennità economica) non possono essere equiparati ad una misura di incentivo all’esodo e, quindi, impedire l’impugnazione del licenziamento. Ad avviso del lavoratore, una tale interpretazione equivarrebbe a negare la funzione di ammortizzatore sociale propria dei fondi di solidarietà bilaterale.

La Cassazione rigetta questa lettura e conferma che la finalità dell’incentivo all’esodo è compatibile con la logica degli ammortizzatori sociali di istituzione paritaria, atteso che lo scopo dei fondi bilaterali risiede nella realizzazione di una forma di sostegno economico a beneficio del personale destinato a perdere il posto di lavoro. In tale contesto, risulta plausibile, ad avviso della Cassazione, che tra le modalità di accesso ai benefici dei fondi bilaterali vi sia l’accettazione della risoluzione del rapporto di lavoro attraverso la rinuncia al preavviso e alla relativa indennità sostitutiva.

La Cassazione aggiunge che queste conclusioni risultano confermate in forza delle più recenti disposizioni sui fondi bilaterali introdotte dalla Legge 92/2012 e dal Dlgs 148/2015, nelle quali la possibilità di riconoscere un assegno straordinario di sostegno al reddito è stata espressamente prevista «nel quadro dei processi di agevolazione all’esodo».

In questo scenario, conclude la Cassazione, risulterebbe contraria alla finalità del’incentivo all'esodo un’interpretazione della previsione sulla rinuncia al preavviso (e relativa indennità economica) che consentisse al lavoratore di maturare l’assegno straordinario e, al contempo, di poter impugnare il licenziamento rimettendo in discussione la risoluzione del rapporto di lavoro.

La sentenza n. 20008/17 della Corte di cassazione

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