Contenzioso

Infortunio indennizzato anche se c’è colpa

di Luigi Caiazza


L'illiceità del comportamento del lavoratore non preclude in alcun modo la configurabilità dell'infortunio come evento indennizzabile dall'Inail. La colpa dell'assicurato costituisce, infatti, una delle possibili componenti causali del verificarsi dell'evento. Tale è uno dei principi su cui si fonda la sentenza 17917/2017 della Corte di cassazione.
Un coltivatore diretto, pur fruendo dell'indennità temporanea per un precedente infortunio, si era messo alla guida di un trattore che, ribaltandosi, gli aveva procurato gravi lesioni. L'Inail, su conforme decisione della Corte territoriale, riteneva che, trovandosi il lavoratore in un periodo di inabilità per precedente infortunio, mancasse l'occasione di lavoro e si configurasse una ipotesi di rischio elettivo, inteso come un atto volontario e arbitrario, illogico ed estraneo alle finalità lavorative. Pertanto, tale secondo infortunio, pur se più grave (invalidità permanente del 25% e assoluta per 230 giorni) rispetto al primo (piccola lesione al dita della mano) e per cause completamente diverse, era avvenuto a seguito di una libera iniziativa assunta dal lavoratore in un momento nel quale non avrebbe dovuto lavorare.
La Cassazione non è stata dello stesso parere. Infatti, contrariamente all'affermazione fatta dalla Corte di primo grado, la Cassazione ha ritenuto che con lo stesso ragionamento si potrebbe giungere a negare l'occasione di lavoro in ogni caso in cui il lavoratore, violando una qualsiasi regola precauzionale (compresa quella di astenersi dall'attività nel periodo di inabilità), si ponga in una situazione di pericolo.
Ne conseguirebbe così che tutte le volte in cui il comportamento volontario o imprudente dello stesso lavoratore si ponga come origine dell'infortunio, ovvero quando l'infortunio si sarebbe potuto evitare, verrebbe meno la condizione della occasione di lavoro. Con la conseguenza che ogni infortunio derivante da un rischio che il lavoratore avrebbe potuto e dovuto evitare, verrebbe escluso dalla tutela.
Fatte tali considerazioni la Corte di cassazione afferma invece che la colpa del lavoratore non rileva in quanto l'articolo 2, del Dpr 1124/1965 (Tu assicurazione contro gli infortuni sul lavoro) ai fini della limitazione del suo ambito di operatività, fa riferimento alla nozione di «occasione di lavoro» e quindi non prevede quale causa ostative la colpa, ancorché esclusiva, del lavoratore.
L'eventuale comportamento colposo può invece ridurre oppure esimere, se esclusiva, la responsabilità dell'imprenditore, escludendo il diritto dell'infortunato al risarcimento del danno subito nei confronti del datore di lavoro, così come il diritto dell'Inail di esercitare l'azione di regresso nei confronti del datore. Comportamento che non può certamente determinare, di per sé, l'esclusione dell'operatività dell'indennizzo sociale previsto dall'assicurazione gestita dall'Inail.

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