Contenzioso

Per gli Lsu occorre rispettare il progetto

di Mauro Pizzin

Se un lavoratore impegnato in lavori socialmente utili (Lsu) o lavori di pubblica utilità (Lpu)viene chiamato a svolgere delle prestazioni che per contenuto, orario e impegno si discostano da quelle dovute in base al contratto originariamente stipulato e che vengano rese in contrasto con norme poste a tutela del lavoratore, gli deve essere applicata la disciplina sul diritto alla retribuzione in relazione al lavoro effettivamente svolto secondo quanto previsto dall’articolo 2126 del Codice civile. Un principio, quest’ultimo, sulla cui applicabilità alle Pubbliche amministrazioni, assoggettate al regime del lavoro pubblico contrattualizzato, non possono nutrirsi dubbi. È con queste motivazioni che la Cassazione, con la sentenza 17767/17, ha condannato il Comune di Tivoli a pagare oltre 15mila euro ad un uomo che aveva lavorato per l’amministrazione dal 5 agosto 1998 al 5 agosto 1999 con un contratto per lavori di pubblica utilità.

Il lavoratore aveva fatto causa al Comune, sostenendo di aver continuato a lavorare alla scadenza e fino al 19 novembre 2000, in assenza di regolare contratto, negli uffici relazione con il pubblico, e ritenendo di avere diritto per questo secondo periodo al trattamento economico del 4° livello del Ccnl enti locali, comprensivo delle differenze retributive, della tredicesima, delle ferie, delle festività lavorate e del Tfr. Dopo il rigetto della richiesta, avvenuto in primo grado, l’uomo aveva visto riconosciute le sue ragioni dalla Corte d’appello di Roma. Nel confermare la sentenza di secondo grado, la Cassazione ha ricordato che in base all’articolo 3, comma 2, del Dlgs 280/97,i progetti di pubblica utilità «sono di durata determinata non superiore ai 12 mesi». La durata annuale dei progetti per Lpu/Lsu - sottolinea la Corte - comporta l’inserimento del prestatore nello specifico progetto per la cui attuazione il rapporto viene avviato; fatto, questo, che porta pertanto ad «escludere che possa configurarsi unicità di rapporto giuridico ovvero sua prosecuzione “tout court” anche in caso di differenti progetti che si eseguono senza soluzione di continuità presso lo stesso ente, salva restando soltanto l’ipotesi della proroga del medesimo progetto in atto».

Una possibilità, quest’ultima, che non si verifica - come nel caso esaminato dai giudici di legittimità - in caso di diversità di contenuto, di orario e di impegno del lavoro svolto dopo la scadenza annuale del progetto Lpu rispetto alla prestazione di pubblica utilità, «senza - conclude la Cassazione - che possano trarsi elementi in contrario dall’eventuale attivazione da parte dell’ente utilizzatore di un progetto per Lsu dopo quello originario per Lpu, in quanto ciascuno di tali progetti, avviato sulla base di uno specifico procedimento amministrativo autorizzatorio, è da considerare comunque distinto e autonomo».

La sentenza n. 17767/17 della Corte di cassazione

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