Contenzioso

Produttività solo per i privati

di Alessandro Sacrestano

È esclusa ogni violazione delle norme costituzionali per quei provvedimenti normativi che, nel disporre un determinato trattamento fiscale correlato a i premi di produttività riconosciuti ai lavoratori, stabiliscono un comportamento differenziato fra il comparto privato e quello pubblico.

Lo ha sancito la Consulta con la sentenza n. 153/2017, in cui si è trovata a vagliare la legittimità costituzionale di alcuni provvedimenti, quali l’articolo 2 del dl 93/08, l’articolo 53, comma 1, del dl 78/10 e l’articolo 26, comma 1, del dl 98/11. La norme citate stabilivano, secondo peculiarità in linea di massima sovrapponibili, che, nel rispettivo periodo di decorrenza, le somme erogate ai dipendenti privati, in attuazione di quanto previsto da accordi o contratti collettivi territoriali o aziendali e correlate a incrementi di produttività, qualità, redditività, innovazione, efficienza organizzativa, collegate ai risultati riferiti all’andamento economico o agli utili dell’impresa o a ogni altro elemento rilevante ai fini del miglioramento della competitività aziendale, fossero soggette – entro specifici massimali di reddito - ad un’imposta sostitutiva della imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali.

Ebbene, in numerosi giudizi pendenti di fronte alle Commissioni tributarie, i giudici aditi hanno ritenuto non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, in violazione degli articoli 3 e 53 della Costituzione, per ingiustificata disparità di trattamento a sfavore dei dipendenti pubblici, in quanto le norme confermano che la tassazione agevolata della retribuzione di produttività si applica solo ai dipendenti del settore privato.

Rigettando tutte le istanze di rimessione, la Consulta si è pronunciata evidenziando come norme di tale tipo, aventi carattere eccezionale e derogatorio, costituiscono esercizio di un potere discrezionale del legislatore, censurabile solo per la sua eventuale palese arbitrarietà o irrazionalità. Entrando, poi, nel merito della questione, la sentenza ha ribadito che la detassazione in oggetto mira ad incentivare la produttività del lavoro, stabilendo però una stretta connessione tra l’agevolazione fiscale delle somme erogate ai lavoratori e l’esercizio da parte del datore di lavoro erogante di un’attività economica rivolta al mercato e diretta alla produzione di utili. Ebbene, tale peculiarità non può riscontrarsi in alcun comparto pubblico per il quale, di contro, non possono essere fissati obiettivi di miglioramento della competitività aziendale o di incremento della produzione di utili.

La sentenza n. 153/17 della Corte costituzionale

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