Contenzioso

Legittimo il licenziamento del lavoratore negligente con performance inferiore a quella dei compagni

di Alberto De Luca e Luciano Vella

Con ordinanza 1889/2017 del 5 giugno 2017 il Tribunale di Pisa si è pronunciato su un caso di licenziamento per scarso rendimento, individuandone interessanti profili di legittimità.

Nel caso specifico il ricorrente aveva impugnato il licenziamento intimatogli per aver negligentemente svolto la propria mansione, impugnando simultaneamente le diverse sanzioni disciplinari richiamate, adducendo, in modo generico di «avere cercato in ogni modo di svolgere al meglio la propria attività lavorativa», richiedendo, tra le altre cose, l'applicazione della tutela reintegratoria prevista dall'articolo 18, comma 1, della legge 300/1970.

Il tribunale di Pisa ha rigettato nel merito il ricorso ritenendolo infondato. In particolare, secondo il giudice di merito, il licenziamento per giusta causa da scarso rendimento è legittimamente configurabile allorquando il datore di lavoro dimostri:
- che vi sia un significativo scostamento tra i tempi di lavoro prescritti per la lavorazione e quelli realmente effettuati dal lavoratore;
- che la prestazione resa sia al di sotto della media di attività degli altri addetti alle medesime mansioni.
Risultanze, queste, tutte provate dal datore di lavoro e non contestate dal lavoratore.

Infatti, il ricorrente, con il proprio ricorso, aveva lamentato in modo generico la sussistenza della giusta causa legittimante il licenziamento, eccependo unicamente di aver lavorato al meglio delle proprie capacità; tutto ciò senza, tra l'altro, contestare nel merito quanto dedotto dall'azienda nella lettera di licenziamento circa i tempi di lavorazione non rispettati dal lavoratore e senza addurre alcunché circa l'impossibilità di raggiungere determinati risultati poiché eccessivamente gravosi.

Cogliendo l'invito mosso dal ricorrente, il resistente ha con la propria memoria, da un lato eccepito la mancata contestazione dei fatti costitutivi del licenziamento, e dall'altro depositato tutta la documentazione necessaria a dimostrare la legittimità del proprio provvedimento. In tal senso, già nelle contestazioni disciplinari in precedenza rivolte al ricorrente, parte datoriale aveva indicato sia i giorni in cui il lavoratore non aveva rispettato le medie delle lavorazioni, sia quali fossero le medie medesime prese a riferimento. Inoltre, aveva fornito al lavoratore e dedotto in giudizio una chiara indicazione delle tempistiche previste per svolgimento delle lavorazioni medesime, ponendo a confronto la prestazione del ricorrente con quella dei propri colleghi, ed evidenziando la sproporzione sussistente fra gli stessi in termini di tempistiche.

Dimostrato tutto quanto sopra esposto, il giudice del lavoro, riprendendo un principio affermatosi nella giurisprudenza di legittimità (Cassazione sezione lavoro sentenza 18678/2014) ha statuito che «lo scarso rendimento del ricorrente, protratto e significativo» si pone a fondamento della giusta causa del licenziamento poiché idoneo a far venir meno la «fiducia del datore di lavoro in merito all'esatto adempimento per il futuro» delle prestazioni.

Inoltre, il Tribunale Toscano ha specificato che il licenziamento intimato per scarso rendimento è legittimo qualora sia provata, tenendo conto della attività lavorativa resa dal lavoratore nel suo insieme, la «violazione della diligente collaborazione dovuta dal dipendente», derivante dal discostamento tra gli obiettivi fissati per il singolo lavoratore dai programmi di produzione e quanto lo stesso abbia effettivamente realizzato in un determinato periodo «tenuto conto della media di attività tra i vari dipendenti».

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