Contenzioso

Alle vittime di estorsione e usura termini sospesi per le ritenute Inps

di Matteo Prioschi

La sospensione dei pagamenti prevista in favore delle vittime di estorsione e usura vale anche per le ritenute previdenziali operate sugli stipendi dei dipendenti.

Con la sentenza 22286/2017 , la Cassazione ha ribaltato il giudizio espresso in primo e secondo grado dal tribunale di Bergamo e dalla Corte d’appello di Brescia, ritenendo «manifestamente illogica» la relativa motivazione.

L’amministratore di una azienda, per un certo periodo, non ha versato all’Inps le ritenute previdenziali e assistenziali sulle retribuzioni dei dipendenti, per un totale di oltre 28mila euro. La Corte d’appello, confermando la decisione del tribunale, lo ha condannato a 6 mesi di reclusione e a 600 euro di multa. Infatti l’articolo 2, comma 1 bis, del decreto legge 463/1983 punisce l’omesso versamento delle ritenute, a meno che il datore di lavoro provveda al versamento di quanto dovuto entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell’avvenuto accertamento della violazione.

Tuttavia, per un periodo in parte coincidente con il mancato adempimento contributivo, l’amministratore ha chiesto e ottenuto la sospensione dei termini prevista dall’articolo 20 della legge 44/1999, relativa al Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e dell’usura. Di conseguenza ha presentato ricorso in Cassazione per vedersi riconosciuto il diritto alla sospensione dei termini per l’arco di tempo interessato.

Secondo i giudici di primo e secondo grado, però, l’agevolazione non è applicabile perché, nel caso specifico, «la natura appropriativa della violazione esclude che il debito possa essere assimilato a debito ordinario, ivi compresi quelli nei confronti dell’Erario, e esclude che possa rientrare nella sospensione dei termini di cui al provvedimento prefettizio» con cui viene riconosciuto il beneficio alla vittima di usura o estorsione.

La Corte di cassazione dissente da questa lettura. Alla luce del fatto che l’articolo 20 della legge 44/1999 parla di debiti verso l’Erario o di enti previdenziali e assistenziali, «nel concetto di debiti verso l’Inps non possono non essere ricomprese le omissioni dei versamenti contributivi». Infatti, sottolinea la Suprema corte, la legge non fa differenza tra diversi tipi di debiti nei confronti degli enti previdenziali.

I giudici di primo e secondo grado, invece, non hanno ritenuto applicabile la sospensione a causa della «natura appropriativa» delle omissioni contributive. Di conseguenza la motivazione è «manifestamente illogica perché esclude arbitrariamente dal concetto di debiti nei confronti dell’ente previdenziale le omissioni contributive per la loro “natura appropriativa”».

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