Contenzioso

Per l’«ad» infedele revoca anche prima che chiuda il processo

di Ferruccio Bogetti e Gianni Rota

Le gravi irregolarità commesse dall’amministratore nella gestione della società consentono sempre al Tribunale l’adozione, inaudita altera parte, di un provvedimento d’urgenza (articolo 700 del Codice di procedura civile) per sollevarlo dall’incarico prima della conclusione del processo a cui è sottoposto. Questo perché la mancata convocazione in assemblea dei soci di minoranza e la successiva trascrizione presso il Registro imprese di un verbale attestante il mendace svolgimento di un’assemblea totalitaria impongono il provvedimento d’urgenza se la delibera ha per oggetto la cessione dell’azienda e il cessionario sia prossimo al pagamento. Poi la volontà dell’amministratore di agire quale dominus assoluto impone altresì la sua revoca immediata al fine di preservare la liquidità in arrivo dal cessionario dell’azienda. Infine, se l’amministratore viene effettivamente revocato, deve essere nominato un curatore speciale, che permetta alla società l’esercizio del contraddittorio nella fase cautelare. Queste le conclusioni del Tribunale di Cagliari, decreto n. 2792-17 (Giudice Caschili) del 18 aprile 2017.

Il socio di minoranza di una s.r.l. apprende le gravi irregolarità commesse dal legale rappresentante della società e si rivolge al Tribunale. Nelle more del giudizio egli propone ricorso ex articolo 700 affinché il Tribunale proceda immediatamente alla sua revoca. Secondo il socio, infatti, costui ha posto in essere una condotta evidentemente abusiva in quanto, pur non avendo convocato preventivamente i soci di minoranza, che risultavano così assenti, ha fatto ugualmente deliberare la vendita del compendio aziendale facendo verbalizzare la presenza dell’assemblea totalitaria dei soci. La successiva trascrizione presso il Registro imprese della delibera assembleare nella quale risultano pretermessi i soci di minoranza impone così l’adozione di un provvedimento inaudita altera parte volto alla sua rimozione dall’incarico per due motivi:

a) La delibera contiene importanti determinazioni, tra cui la cessione del compendio aziendale, per cui il cessionario è addirittura prossimo al versamento della prima tranche dei pagamenti pattuiti;

b) Il comportamento dell’amministratore ha leso i diritti dei soci di minoranza, ha fatto altresì emergere la sua manifesta volontà di agire come dominus assoluto della società ed occorre quindi preservarne il suo patrimonio, costituito dalla liquidità in arrivo dal cessionario. Infine deve essere nominato anche un curatore speciale della società, per consentirle, laddove l’amministratore venisse effettivamente revocato, di esercitare pienamente il proprio diritto al contraddittorio durante la fase cautelare. E il Tribunale, inaudita altera parte, accoglie tutte le istanze proposte dal socio di minoranza. Oltre a essere nominato un professionista in qualità di curatore speciale della società, l’amministratore infedele viene contestualmente sollevato dal proprio incarico e viene fissata anche la data dell’udienza di convalida del provvedimento d’urgenza così emesso.

Tale decreto, che accoglie inaudita altera parte la domanda ante causam di revoca del gestore di una S.r.l. è in linea con la conforme giurisprudenza dei Tribunali di Milano (30 agosto 2006) e Roma (22 giugno 2004).

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