Contenzioso

Sicurezza lavoro, pesa la tenuità

di Giovanni Negri

La tenuità del fatto scatta anche per la sicurezza lavoro . Soprattutto quando c’è un concorso di colpa da parte del lavoratore infortunato. Approda a queste conclusioni la Corte di cassazione con la sentenza n. 17163 della Quarta sezione penale depositata ieri. È stato così respinto il ricorso della Procura contro l’applicazione, tra l’altro, della nuova causa di non punibilità a una datore di lavoro accusato del reato di lesioni personali gravi ai danni di un dipendente che si era infortunato mentre stava svolgendo attività di manutenzione all’interno dello stabilimento produttivo.

Pure riqualificando, rispetto al giudizio di primo grado, la condotta dell’operaio come non abnorme, la Corte d’appello di Milano aveva ritenuto di applicare comunque il fatto di particolare tenuità, valorizzando soprattutto la natura e la durata delle lesioni, il tempo della guarigione, la condotta risarcitoria del datore di lavoro e le altre modalità dell’azione criminale che potevano caratterizare con la tenuità sia i profili oggettivi (azione e offesa) sia quelli soggettivi del fatto reato.

Del tutto diversa la lettura della Procura che, nell’impugnazione, contestava proprio l’applicazone dell’istituto della tenuità, ritenendo che non ne ricorrevano i presupposti. A rappresentare un ostacolo, sosteneva la Procura generale, erano elementi come la gravità delle lesioni, la rilevanza penale della condotta del datore per effetto della violazione di norme antinfortunistiche.

Nel ricorso si sottolineava inoltre come fosse illogico ritenere che la durata della malattia, 80 giorni, potesse essere considerata causa di non punibilità, visto che era proprio la stessa durata a fare definire come gravi le lesioni. Inoltre la causa di non punibilità non poteva certo discendere dall’entità del risarcimento, perchè, semmai, avrebbe potuto avere un peso a titolo di riconoscimento dei benefici delle circostanze attenuanti.

A tutte queste osservazioni la Cassazione risponde considerando valida la ricostruzione della Corte d’appello soprattutto sul versante della modalità della condotta e della gravità del pericolo. Non può poi essere considerato d’impedimennto al riconoscimento della tenuità l’ambito lavoristico in cui si è realizzato l’infortunio, con il mancato rispetto di regole cautelari oppure il fatto che il legislatore abbia definito «gravi» le lesioni provocate al dipendente.

Vale allora la considerazione che l’impresa non era del tutto priva di un sistema di controllo per garantire che le opere di manutenzione venissero compiute in sicurezza. L’imprenditore, comunque, dopo avere realizzato che i presidi antinfortunistici si erano rivelati insufficienti, aveva rafforzato gli elementi di sicurezza, sostituendo nuove tecnologie al sistema precedente in larga parte concentrato sull’autoresponsabilità del lavoratore.

Quanto al nodo degli 80 giorni, è vero che si tratta di un periodo che porta alla qualificazione come gravi delle lesioni subite. Però, all’inizio, la diagnosi di riabilitazione era stata di 20 giorni poi stabilizzatisi in 80. E proprio quei 20 giorni sono stati messi in evidenza per concedere la tenuità. Da tenere presente c’era poi il concorso di colpa del lavoratore e, a ridurre il pregiudizio del lavoratore, il risarcimento reso disponibile dall’imprenditore.

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