Contenzioso

Bonus amianto con prova agevolata

di M.Pri.

Il lavoratore che chiede il riconoscimento della maggiorazione dell’anzianità contributiva per essere stato esposto all’amianto non è obbligato a presentare documentazione che comprovi in maniera dettagliata la quantità di fibre per centimetro cubo presenti nell’ambiente di lavoro.

Nel cassare una pronuncia della Corte d’appello di Lecce, con la sentenza 6543/2017 la Corte di cassazione ha elencato principi e norme in base a cui riconoscere il beneficio contributivo previsto dall’articolo 13, comma 8, della legge 257/1992, che consiste nella maggiorazione del 50% delle annualità di lavoro, superiori a dieci anni, in cui si è stati esposti all’amianto.

La Corte di cassazione ricorda che nella domanda il lavoratore può semplicemente rinviare alla normativa di riferimento. Inoltre, nel caso specifico, la Corte territoriale ha sbagliato non ammettendo come prova la testimonianza dell’interessato relativa alle mansioni svolte, tra cui la manutenzione dei freni degli autobus, che contenevano amianto in quantità considerevole. In compenso i giudici hanno valutato la prova fornita da un organo tecnico dell’Inail (a sua volta chiamata in causa), da cui emergeva il non superamento della soglia di esposizione. Ma non valorizzare le prove di entrambe le parti, rileva la Cassazione, è contrario all’articolo 115 del codice di procedura civile.

Infine, la consulenza tecnica d’ufficio, qualora non possa essere effettuata sul campo come in questo caso, in quanto l’attività non era più svolta, si può basare su dati di esperienza e scientifici. Dati che non sono stati considerati dai giudici d’appello.

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