Contenzioso

Per la Consulta la collaborazione esclude i contributi volontari

di Matteo Prioschi


Per la seconda volta in due anni la Corte costituzionale ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità sollevata dalla Corte d'appello di Trieste in merito all'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 184/1997 per effetto del quale non si possono pagare contributi volontari mentre si stanno versando contributi da lavoro nella gestione separata Inps (sentenze 114/2015 e 44/2017 depositata il 24 febbraio).

Secondo la Corte d'appello, il divieto sarebbe irragionevole e violerebbe l'articolo 3 della Costituzione sotto il profilo del regime applicabile a casi del tutto corrispondenti.

Inoltre sarebbe in contrasto con la tutela del lavoro in ogni sua forma prevista dall'articolo 35 della Carta costituzionale e, infine, sarebbe contrario all'articolo 38, in quanto non riconoscerebbe gli accantonamenti effettuati dal lavoratore per provvedere alla vecchiaia.

Il ricorso alla Corte costituzionale parte dal caso di una lavoratrice che, dopo aver perso un impiego come dipendente, ha chiesto e ottenuto l'autorizzazione per continuare a versare i contributi su base volontaria.

Durante questa seconda fase, però, per un periodo in parte coincidente, ha svolto attività di promoter presso centri commerciali, quale collaboratrice e ha versato i relativi contributi alla gestione separata dell'Inps. Quest'ultimo, però, applicando la norma, ha rilevato l'incompatibilità tra contributi da lavoro e volontari. La Corte d'appello di Trieste ha sollevato la questione di legittimità evidenziando che il quadro normativo impedisce la contribuzione volontaria se si versa alla gestione separata, anche per piccoli importi (in questo caso la lavoratrice aveva avuto redditi per meno di 3mila euro all'anno). Una situazione ritenuta dal giudice paragonabile a quella dell'impiego part time, per il quale invece è concesso integrare con versamenti volontaria i periodi eventualmente non coperti da contribuzione. Nel caso specifico, inoltre, ci si trova davanti a una lavoratrice in situazione difficile.La richiesta è stata dichiarata inammissibile dalla Corte costituzionale per difetto di motivazione e per la formulazione della stessa, in quanto generica e indeterminata. Tuttavia la Corte registra il punto critico evidenziato dal giudice quando scrive che «non può escludersi che il legislatore identifichi con precisione le prestazioni di lavoro che, in considerazione del carattere saltuario dell'attività prestata o comunque del limitato impegno orario e della ridotta entità dei compensi, siano sottratte al divieto di cumulo di cui al comma 2 dell'articolo 6 del decreto legislativo 184/97. Un tale intervento di definizione delle contribuzioni richieste ben potrebbe fornire una più specifica tutela a soggetti caratterizzati da una condizione di particolare debolezza nel mercato del lavoro».

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©