Contenzioso

Copertura anti-infortuni ampia nelle attività agricole connesse

di Silvano Imbriaci

La sentenza della Cassazione n. 4277/2017 esplora i limiti e le conseguenze dell'infortunio in itinere nel caso in cui ad essere coinvolto sia un imprenditore agricolo, familiare di un diverso titolare di azienda agricola, anche alla luce del principio generale di reciprocità come descritto dall'art. 2139 c.c.

La vicenda riguarda il decesso (per investimento da parte di un autoveicolo) di questo imprenditore, mentre si stava recando presso un distributore di benzina per pagare una fattura di fornitura di gasolio relativa all'attività del figlio, a sua volta titolare di autonoma azienda agricola. Gli eredi chiedono all'INAIL le prestazioni previste per i superstiti, sul presupposto che il lavoratore deceduto collaborava abitualmente nell'ambito dell'azienda del figlio (secondo il principio della reciprocità) e che l'infortunio in itinere si era verificato mentre stava prestando tale collaborazione. Le questioni in diritto riguardano la qualificazione dell'attività svolta in concreto come attività agricola, o come attività più latamente imprenditoriale; e, conseguentemente, la sussistenza dell'occasione di lavoro (ex art. 2 d.p.r. n. 1124/1965) a cui riferire l'infortunio per causa violenta. Le norme applicabili (art. 207 del d.p.r. cit. e art. 2135 c.c.) disegnano un ampio perimetro nel quale far rientrare la nozione di lavoratore agricolo, pur mantenendo fermo il nucleo essenziale dell'attività agricola incentrata sul fattore “terra” inteso come fattore produttivo. In ambito INAIL, il presupposto per l'accesso alla tutela infortunistica è che l'attività abbia il carattere della manualità e dell'abitualità delle occupazioni protette (un quid pluris rispetto ad una semplice attività organizzativa o imprenditoriale). L'attività svolta in quel momento dallo sfortunato imprenditore agricolo deceduto riguardava la provvista di strumenti occorrenti per lo svolgimento di attività imprenditoriale. Sul punto la Cassazione ha affermato (sentenza n. 3770/2008) che la protezione assicurativa comprende ciò che costituisce esecuzione di opera manuale, anche se attiene a mansioni non strettamente agricole ma connesse o complementari a queste, rientrando nel normale ciclo produttivo aziendale; e che nel caso di lavoratori autonomi, la tutela riguarda la fase esecutiva dell'attività più che le mansioni svolte in un momento organizzativo e più propriamente imprenditoriale. Tuttavia, anche all'interno delle attività con connotazione prettamente o prevalentemente agricola occorre fare una distinzione tra gli infortuni in itinere occorsi per recarsi all'acquisto di beni direttamente necessari per la produzione agricola e gli infortuni che invece riguardano gli spostamenti per l'acquisto di beni necessari per l'organizzazione amministrativa e contabile (eventi in questo caso non protetti).

La Cassazione adotta un criterio finalistico per superare i molti dubbi che ricorrono nelle attività di confine come quella descritta in questa vicenda. L'acquisto del materiale necessario per lo svolgimento dell'attività imprenditoriale, così come la vendita di prodotti e le attività connesse a questa funzionali, sono da ritenersi comprese nell'ambito della tutela, anche se, sotto un profilo oggettivo, si tratta di attività con connotazione più largamente imprenditoriale.

In quest'ottica, prosegue la Cassazione, anche l'acquisto di carburante rientra tra le attività manuali ed abituali, in quanto elemento necessario per la coltivazione della terra. Allo stesso modo non rilevano le modalità con cui tale pagamento è effettuato: non è necessario che sia contestuale all'acquisto, potendo anche intervenire in un momento successivo (è parte comunque in un'unica operazione commerciale). Il pagamento del gasolio non rientra dunque nell'ambito dell'organizzazione dell'attività economica sotto l'aspetto contabile, trattandosi invece di attività connessa, complementare ed accessoria all'attività agricola, in quanto necessaria per il suo svolgimento in termini pratici. E quindi ammette la tutela previdenziale ed assicurativa richiesta. Con riferimento poi al profilo della reciprocità (art. 2139 c.c.) in base al quale tra piccoli imprenditori agricoli è ammesso lo scambio di mano d'opera o di servizi secondo gli usi, una volta stabilito che l'attività di acquisto di gasolio rientra nel novero delle attività connesse e complementari all'attività più propriamente agricola, occorre verificare in concreto se il caso di specie possa ritenersi affine o analogo a quello dell'imprenditore che svolga l'attività sul fondo di un altro coltivatore, gratuitamente ma con impegno allo scambio delle prestazioni e che subisca un infortunio collegato allo svolgimento dell'attività con dette modalità, in presenza (elemento necessario) di un collegamento dell'attività con il proprio fondo in maniera sostanziale e funzionale, seppure in modo indiretto e immediato e di una sostanziale omogeneità tra le prestazioni (cfr. Cassazione civile sez. lav. 26 febbraio 2008 n. 5055; Cassazione civile sez. lav. 7 maggio 1998 n. 4636). Ma su questo la sentenza non si pronuncia affidando alla prosecuzione del giudizio di fronte ai giudici di merito la soluzione del problema in fatto.

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