Contenzioso

Omesse ritenute, nessuna sanzione al dipendente

di Sara Mecca

Illegittime le sanzioni irrogate al lavoratore per l’omesso versamento delle ritenute d’imposta effettuate dall’impresa. Il dipendente, per la peculiare posizione sociale che assume, si trova in una situazione di particolare incolpevolezza e, in assenza di responsabilità, non può essere sanzionato. Ad affermarlo è la Ctp di Parma 35/7/2017 (presidente Piscopo, relatore Bandini).

Un contribuente riceveva un avviso di accertamento con cui l’agenzia delle Entrate recuperava a tassazione delle somme elargite dal datore di lavoro a titolo di «trasferte Italia» come emolumenti per prestazioni di lavoro subordinato.

Il rilievo scaturiva da una verifica previdenziale, a seguito della quale l’Inps contestava omessi versamenti contributivi su parte di quanto pagato al dipendente in busta paga. La contestazione di mancata contribuzione Inps, mossa al datore di lavoro, comportava la contestazione anche sotto il profilo fiscale con recupero di maggiori imposte e relative sanzioni.

Il contribuente impugnava l’atto impositivo, evidenziando che si basava su mere presunzioni. L’Agenzia si costituiva dimostrando che, in realtà, il lavoratore non aveva effettuato le trasferte, con la conseguenza che le somme elargite dovevano essere tassate come redditi di lavoro subordinato.

La Ctp di Parma ha accolto parzialmente il ricorso del contribuente limitatamente all’illegittimità delle sanzioni, con alcune interessanti considerazioni sul punto.

I giudici hanno innanzitutto ritenuto fondata la pretesa per le imposte, poiché era pacifico che il lavoratore non avesse effettuato alcuna trasferta. Le somme, quindi, avrebbero dovuto essere assoggettate a ritenute dal datore di lavoro. E nel caso di inadempienza da parte del sostituto d’imposta, il dipendente (cioè il sostituito) è obbligato solidale al pagamento delle ritenute.

Con riferimento alle sanzioni, però, il contribuente era incorso in una situazione di particolare incolpevolezza: il dipendente è la parte debole del rapporto, poiché deve fare affidamento sull’osservanza delle norme tributarie da parte del datore di lavoro. In pratica, l’ufficio aveva irrogato al lavoratore una sanzione per una condotta posta in essere da altri soggetti.

Secondo la Ctp, ricorrono due esimenti in favore del contribuente:
• in base all’articolo 6 Dlgs 472/97, se la violazione è conseguenza di errore sul fatto e non è determinata da colpa, l’agente non è responsabile;
• in base all’articolo 11, comma 2, Dlgs 472/97, fino a prova contraria, si presume autore della violazione chi ha compiuto gli atti illegittimi.

Il collegio ha così rilevato che le asserite trasferte in Italia, indicate in luogo degli emolumenti, fossero estranee al ricorrente, del quale risultava la buona fede. Il dipendente, infatti, riceve una busta paga al netto di ogni altro onere, generando in lui la convinzione di non avere altre incombenze. Sotto il profilo fiscale il suo alter ego è il sostituto d’imposta. In base a queste considerazioni, l’ufficio dispone l’annullamento delle sanzioni irrogate.

Ctp Parma 35/7/2017

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