Contenzioso

Cassa commercialisti, diritto alla pensione verificabile fino al momento dell’erogazione

di Alessandro Sacrestano


La cassa di previdenza dei dottori commercialisti ha tempo fino al momento dell'erogazione della pensione per verificare il rispetto di tutti i requisiti posti a fondamento del diritto. A stabilirlo è la sentenza n. 2967/17 della Corte di cassazione con cui gli ermellini hanno negato che tale prerogativa dovesse essere esercitata, a pena di decadenza, su base quinquennale.
Nel dettaglio, i giudici di piazza Cavour hanno esaminato la richieste di censura alla sentenza con cui la Corte di'appello aveva rigettato il ricorso di una commercialista, che si era vista negare il riconoscimento della pensione da parte dell'ente di previdenza dell'ordine di appartenenza sulla scorta della verifica, da questi compiuta, di una carenza di esercizio continuativo della professione.
Sosteneva la ricorrente che, ai sensi dell'articolo 22 della legge 21/86, la Cassa di previdenza era tenuta ad espletare le proprie verifiche, in ordine alla continuità dell'esercizio della professione, al massimo entro cinque anni. Diversamente, quindi, tale attività di controllo doveva ritenersi decaduta, non potendosi più opporre all'iscritto che richiede il riconoscimento della pensione.
Della materia si era già occupata in precedenza la Corte di legittimità, con la sentenza n. 7830/05. Già all'epoca, la Cassazione aveva evidenziato come la diversa disciplina, nel sistema previdenziale della Cassa commercialisti, delle modalità per la verifica della continuità dell'esercizio professionale, rendesse l'ente di previdenza in questione diverso da quelli analoghi degli avvocati o degli ingegneri, per i quali la stessa Cassazione aveva sancito un limite temporale di esercizio della verifica quinquennale.
L'articolo 22, comma 3, della legge 21/86 prevede, infatti, che l'accertamento della sussistenza del requisito dell'esercizio della professione avviene sulla base dei criteri stabiliti dal comitato dei delegati ed è effettuato dalla Cassa periodicamente e comunque prima dell'erogazione dei trattamenti previdenziali e assistenziali.
Insomma, la predetta norma, di diverso tenore rispetto a quelle relative ad Inarcassa e Cassa forense, non prevede alcun termine decadenziale quinquennale all'esercizio del potere di verifica, disponendo, di contro, che la verifica avvenga prima dell'erogazione dei trattamenti previdenziali e assistenziali.
E' bastata tale locuzione a far concludere, anche nel caso di specie, alla Suprema corte che il momento ultimo utile alla verifica dei requisiti coincide con quello del pensionamento, da intendersi come termine finale, di natura sostanzialmente decadenziale, per l'esercizio del potere di verifica della continuità dell'esercizio professionale.
Avendo, pertanto, la Cassa commercialisti effettuato la verifica prima del pensionamento della ricorrente, la stessa deve ritenersi del tutto idonea al diniego del diritto alla pensione in capo alla richiedente.

La sentenza 2967/17 della Corte di cassazione

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