Contenzioso

Stop all’aliquota maggiorata sui fondi pensione extra-Ue

di Davide Settembre

È illegittima la normativa – anche di natura convenzionale – che preveda un regime fiscale meno favorevole per un fondo pensione extracomunitario rispetto a un fondo pensione italiano. È quanto hanno affermato i giudici della prima sezione della Ctp di Pescara con le sentenze gemelle 291/1/16, 292/1/16 e 293/1/16 (presidente e relatore Scimè).

Il caso traeva origine dalla impugnazione del silenzio-rifiuto opposto dall’ufficio sull’istanza di rimborso con la quale un fondo pensione di diritto statunitense aveva chiesto il rimborso di una parte delle ritenute (15%, in base alla convenzione stipulata tra Italia e Stati Uniti per evitare le doppie impisizioni) pagate sui dividendi ricevuti da società italiane.

In particolare, il ricorrente aveva eccepito che i fondi statunitensi e quelli italiani scontassero sui dividendi ritenute con aliquote differenti (15% contro l’11%) e che tale regime fiscale risultasse cosi discriminatorio per i soggetti non residenti.

In sede di ricorso, il fondo sosteneva che il principio di matrice comunitaria di libera circolazione dei capitali fosse applicabile anche a Stati extracomunitari, sulla base dell’articolo 63 del trattato Ue.

I giudici abruzzesi hanno accolto il ricorso. In premessa, il collegio ha affermato che «la normativa antidiscriminatoria in materia di circolazione di capitali (appunto l’articolo 63 del trattato) possa applicarsi anche nei confronti di Stati non membri, anche in presenza di convenzioni bilaterali, laddove si accerti la irragionevolezza della discriminazione e la sussistenza di situazioni omogenee».

In tal senso, i giudici hanno preliminarmente affermato che, nel caso in esame, la categoria di fondo statunitense fosse del tutto comparabile a quella dei fondi italiani in quanto:
• presentavano la stessa finalità (quella di costituire una sorta di previdenza complementare);
• erano costituiti in maniera analoga quanto al capitale;
• non potevano essere “aggrediti” dai creditori degli associati;
• erano soggetti ai controlli dell’autorità di vigilanza.

Pertanto, appariva irragionevole e ingiustificato un differente trattamento tributario dei dividendi percepiti dal fondo extracomunitario (assoggettati a ritenuta del 15%) rispetto a quelli percepiti da un fondo residente (assoggettati a ritenuta dell’11%).

In definitiva i giudici hanno disposto il rimborso delle ritenute trattenute in eccedenza al fondo statunitense (rispetto a quanto sarebbe stato trattenuto ad un analogo fondo italiano).

La sentenza in commento si allinea alla giurisprudenza della Corte di giustizia che ha, in più occasioni, censurato gli ordinamenti degli Stati membri che prevedevano un trattamento fiscale discriminatorio dei dividendi percepiti da soggetti non residenti (si veda anche la pronuncia dell’Efta Fokus Bank ASA del 23 novembre 2004, relativa alla causa E-1/04).

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