Contenzioso

Possibile notificare una cartella di pagamento agli eredi in pendenza di liquidazione concorsuale dell’eredità

di Silvano Imbriaci

Con due sentenze identiche (nei confronti di due eredi dello stesso soggetto) la sezione lavoro della Cassazione precisa e chiarisce in modo sintetico, ma molto efficace e definitivo, la natura e la funzione della cartella di pagamento ratione temporis utilizzata e notificata quale strumento per l'avvio della riscossione di contribuzione previdenziale.

Infatti dal 2011, per effetto dell'articolo 30 del Dl 78/2010, per quanto riguarda le entrate dell'Inps i contributi previdenziali si recuperano in via ordinaria non più attraverso il procedimento iscrizione a ruolo/formazione cartella /notifica, con le ultime due fasi affidate all'agente della riscossione, ma attraverso la formazione di un unico atto, l'avviso di addebito, direttamente notificato dall'Inps al contribuente e trasmesso al soggetto incaricato della riscossione solo dopo l'avvenuta notifica.

Tuttavia la sostanza non cambia, perché anche in questo caso, per il profilo scrutinato dalle sentenze 299/2017 e 1698/2017, la notifica dell'avviso di addebito è equiparabile alla notifica della cartella esattoriale.

La vicenda nei suoi termini pratici riguarda la richiesta di contributi veicolata attraverso una cartella di pagamento notificata agli eredi del debitore in pendenza della procedura di liquidazione dell'eredità accettata con beneficio d'inventario in base all’articolo 498 del codice civile. I motivi di opposizione riguardano il perimetro di applicazione dell'articolo 506 del codice civile: una volta pubblicato l'invito alla precisazione dei crediti, scatta il divieto di promozione di procedure esecutive individuali a istanza dei creditori (si apre una sorta di procedura concorsuale).

Secondo gli eredi, alla luce di questo divieto, sarebbe stata preclusa la possibilità di notificare la cartella di pagamento agli eredi beneficiati, in quanto atto finalizzato alla riscossione del credito. La Cassazione ritiene, invece, che tale notifica sia possibile. Infatti la cartella di pagamento, nel sistema delle riscossioni a mezzo ruolo, svolge una funzione analoga a quella del precetto, in quanto contiene una espressa intimazione rivolta al debitore al pagamento delle somme contenute nel titolo esecutivo (costituito dal ruolo, quale atto avverso cui è possibile proporre opposizione in base all’articolo 24 del Dlgs 46/1999 – come accade anche avverso l'avviso di addebito notificato).

Dunque, con la notifica della cartella di pagamento non è ancora iniziata l'esecuzione: si tratta, infatti, di un atto prodromico all'esecuzione stessa, notificato al fine di consolidare il titolo di formazione stragiudiziale e permettere l'esecuzione. Per inciso, nei casi in cui il legislatore ha voluto impedire la notifica del precetto, anche al di là della pendenza di procedure concorsuali, lo ha espressamente detto.

Ciò accade, ad esempio, nell'ipotesi in cui il soggetto debitore sia una pubblica amministrazione: secondo quanto disposto dall'articolo 14, comma 1, del Dl 669/1996 (come modificato dall'articolo 147 della legge 388/2000), le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici non economici hanno un termine di 120 giorni per completare l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali che li obbligano al pagamento di somme di denaro, dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non solo non ha diritto a procedere a esecuzione forzata, ma non può neanche notificare l'atto di precetto a pena di nullità.

Il divieto contenuto nell’articolo 506 del codice civile mira invece a evitare atti di aggressione dei beni del debitore, il che non accade quando si notifichi semplicemente la cartella di pagamento, la cui emissione e notifica corrisponde all'interesse dei creditori all'acquisto di un titolo (magari accertato anche giudizialmente) definitivo e irretrattabile. Senza contare il fatto che la formazione di tale titolo può consentire al creditore di trovare immediata soddisfazione sulla somma che residua dopo il pagamento dei creditori e dei legatari collocati nello stato di graduazione.

Nella pendenza della procedura concorsuale di liquidazione dell'eredità beneficiata, i creditori dello scomparso possono dunque proporre azioni di accertamento o di condanna nei confronti dell'erede, anche nell'ipotesi in cui abbiano titolo per partecipare alla distribuzione dell'eredità nella forma concorsuale, in quanto i due procedimenti possono tranquillamente coesistere. Ciò significa anche fondare in capo all'erede destinatario della notifica della cartella un preciso onere di impugnazione anche nel merito se intende contestare il credito, non essendo sufficiente la semplice eccezione circa l'inammissibilità per motivi formali della stessa notifica della cartella.

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