Contenzioso

Superstiti, assegno quantificato a «57 anni»

di M.Pri.

È legittima l’applicazione del coefficiente di trasformazione relativo all’età di 57 anni alle pensioni ai superstiti di lavoratori deceduti con età inferiore. La Corte costituzionale, con la sentenza 23/2017 depositata ieri, ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’articolo 1, comma 14, della legge 335/1995 sollevata dal tribunale di Udine.

Secondo il giudice rimettente, l’applicazione del coefficiente corrispondente a 57 anni di età contravviene al principio di ragionevolezza (articolo 3 della Costituzione) e a quello di adeguatezza della pensione (articolo 38). Questo perché 57 anni era il limite minimo per il pensionamento nel 1995, mentre ora tale livello è stato innalzato. Di conseguenza il coefficiente risulta più penalizzante e per riequilibrare la situazione si dovrebbe utilizzare quello previsto per l’attuale età minima pensionabile per il trattamento di vecchiaia.

Secondo la Corte costituzionale, però, se si facesse così si assimilerebbero situazioni diverse, dato che la pensione di reversibilità viene riconosciuta anche in assenza di un diritto del lavoratore e si «vanificherebbe la logica premiale che presiede all’attribuzione di un coefficiente di trasformazione più cospicuo a chi rimanga in servizio per un periodo più lungo» e si uniformerebbe verso l’alto in modo indiscriminato il trattamento riconosciuto ai superstiti.

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