Contenzioso

Cessione di azienda, obbligo di assunzione, agevolazioni contributive

di Silvano Imbriaci

Una questione riguardante l'accesso alle agevolazioni contributive per l'assunzione di lavoratori in mobilità (ex art. 8, l. n. 223/1991, peraltro non più in vigore dal 1° gennaio 2017), consente alla Sezione Lavoro della Corte di cassazione con la sentenza 11 gennaio 2017, n. 480 di precisare in modo netto in che cosa consista la condizione ostativa del diritto allo sgravio rappresentata dal fenomeno di cessione di azienda nei termini di cui all'articolo 2112 del codice civile.

Ove infatti fosse ravvisato nella fattispecie per cui si rivendica lo sgravio un caso di cessione di azienda, verrebbe meno uno dei requisiti tipici per aver diritto all'agevolazione, ossia l'insussistenza di un obbligo di assunzione dei lavoratori (in questo caso iscritti nelle liste di mobilità). Tale requisito negativo (mancanza di un obbligo di assunzione) è stato indicato a livello legislativo in modo espresso nel testo dell'art. 8 della l. n. 223/1991 (cfr. Cass. n. 17838/2015: “L'art. 8, comma 4, della l. n. 223 del 1991 prevede il beneficio della decontribuzione in favore del datore di lavoro che, «senza esservi tenuto», assuma a tempo pieno e indeterminato i lavoratori iscritti nelle liste di mobilità, al fine di incentivare le assunzioni dei lavoratori espulsi dal mercato del lavoro e presuppone la creazione di nuovi posti per esigenze proprie dell'azienda, in assenza di un obbligo all'assunzione, sicché l'agevolazione non compete nelle ipotesi di automatico trasferimento dei rapporti di lavoro subordinato, esistenti al momento della cessione, effettuato ai sensi dell'art. 2112 cod. civ., senza soluzione di continuità, in capo al cessionario”). Ed è diventato principio generale in materia di agevolazioni contributive per effetto dell'art. 4, comma 12 della legge n. 92/2012, poi ritrascritto nell'art. 31, comma 1, lett. a) del dlgs n. 150/2015, secondo cui gli incentivi non spettano se l'assunzione costituisce attuazione di un obbligo preesistente stabilito dalla legge o dalle norme della contrattazione collettiva. Il nodo della controversia, dunque, è tutto qui: stabilire quando possa essere integrato il requisito di cessione di azienda, soprattutto nei casi, come quello in esame, di un acquisto da parte della azienda cessionaria di singoli cespiti aziendali. La Cassazione, per dare una soluzione motivata alla questione, si riporta al concetto di cessione di azienda emerso in sede di giurisprudenza comunitaria, in margine all'attività di interpretazione della Direttiva del Consiglio 29 giugno 1998 98/50/ CE che ha sostituito la Direttiva 14 febbraio 1977, 77/187/CEE, concernente il riavvicinamento delle legislazioni degli stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di stabilimenti (Art. 1: È considerato come trasferimento ai sensi della presente direttiva quello di un'entità economica che conserva la propria identità, intesa come insieme di mezzi organizzati al fine di svolgere un'attività economica, sia essa essenziale o accessoria). L'idea seguita dalla Corte è che per potersi parlare di trasferimento di azienda ex art. 2112 c.c. (in materia di requisiti negativi per l'accesso agli sgravi) occorra l'ingresso del cessionario nella globalità dei rapporti giuridici che fanno capo all'azienda o al ramo di azienda ceduta. La stessa Corte di Giustizia, infatti (cfr. il procedimento C-172/99), afferma chiaramente che ai fini dell'applicazione della direttiva non è necessaria l'esistenza di rapporti contrattuali diretti tra il cedente e il cessionario, ma occorre tuttavia che il trasferimento abbia ad oggetto un'entità economica organizzata in modo stabile, la cui attività non si limiti all'esecuzione di un'opera determinata. Posto che per azienda si intende un complesso organizzato di persone e di elementi che consentono l'esercizio di un'attività economica finalizzata al perseguimento di un determinato obiettivo, al fine di determinare se sussistano le caratteristiche di un trasferimento, dev'essere preso in considerazione il complesso delle circostanze di fatto che caratterizzano l'operazione di cui trattasi, fra le quali rientrano in particolare il tipo di impresa o di stabilimento in questione, la cessione o meno di elementi materiali, quali gli edifici ed i beni mobili, il valore degli elementi immateriali al momento della cessione, la riassunzione o meno della maggior parte del personale da parte del nuovo imprenditore, il trasferimento o meno della clientela, nonché il grado di analogia delle attività esercitate prima e dopo la cessione e la durata di un'eventuale sospensione di tali attività. Tali elementi costituiscono tuttavia soltanto aspetti parziali della valutazione complessiva cui si deve procedere e non possono, perciò, essere considerati isolatamente (così il nel procedimento C-172/99) In altri termini potrà parlarsi di trasferimento solo dove l'azienda conservi la sua identità sostanziale e il cessionario acquisisca l'insieme organizzato di elementi idonei a consentire la prosecuzione dell'attività in modo stabile.

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