Rapporti di lavoro

Contro i verbali di ispezione il ricorso gioca d’anticipo

di Stefano Rossi

Con la partenza dell’Ispettorato nazionale del lavoro (Inl) nasce anche un mezzo di tutela «anticipata»per le aziende contro i verbali di polizia giudiziaria in materia di lavoro.

Dal 1° gennaio, infatti, data della piena operatività dell’Ispettorato nazionale del lavoro, sono cambiati i ricorsi amministrativi contro gli atti degli organi ispettivi. E il nuovo Ispettorato ha fornito le prime indicazioni operative con la circolare 4 del 29 dicembre 2016.

Il Dlgs 149/2015 con l’articolo 11 ha riscritto gli articoli 16 e 17 del Dlgs 124/2004 e ora contro gli atti di accertamento in materia di lavoro sono disponibili due tipi di rimedio:

il ricorso al direttore della sede territoriale dell’Ispettorato (articolo 16 Dlgs 124/2004);

il ricorso al Comitato per i rapporti di lavoro (articolo 17, Dlgs 124/2004).

I ricorsi sul territorio

La novità più rilevante per i ricorsi al direttore della sede territoriale dell’Ispettorato contro gli atti di accertamento è l’oggetto: non è più possibile impugnare in questa sede le ordinanze ingiunzione delle Direzioni del lavoro (si veda l’articolo a fianco). Al contrario, si può però ricorrere alla sede territoriale già in prima battuta, per contestare gli «atti di accertamento adottati dagli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria», che sono poi alla base delle successive ordinanze ingiunzione

In sostanza, si possono contestare alla sede territoriale tutti i verbali redatti dagli organi di polizia giudiziaria che ai sensi dell’articolo 13 della legge 689/1981 procedono all’accertamento delle «violazioni punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di danaro». La norma rinvia al comma 7 dell’articolo 13, con ciò riferendosi a tutti gli organi ispettivi in possesso della qualifica di ufficiale o agente di polizia giudiziaria (ad esempio la Guardia di finanza, i vigili urbani, la polizia di Stato, i Carabinieri), diversi dal personale dell’Inl per il quale è ora previsto un altro canale.

Dunque il ricorso al direttore dell’Ispettorato territoriale non sarà possibile quando l’accertamento arriva dall’ispettorato nazionale, per il quale troverà spazio il diverso rimedio dell’articolo 17 del decreto legislativo 124/2004.

Una novità, questa, da accogliere positivamente per aver superato l’interpretazione restrittiva del Ministero con la circolare 41/2010 che affermava l’inoppugnabilità degli atti di accertamento emessi dagli organi ispettivi diversi da quelli ministeriali: finora infatti era necessario attendere che su questi stessi atti arrivasse il procedimento conclusivo (l’ordinanza ingiunzione).

Sul piano della procedura, il ricorso, da proporre una volta scaduti i termini di diffida (articolo 13 , Dlgs 124/2004), deve essere depositato, anche attraverso la posta certificata, presso la sede periferica dell’ispettorato competente per territorio, entro 30 giorni dalla notifica dell’atto. Il termine della decisione è invece di 60 giorni dal ricevimento del ricorso, trascorsi i quali il ricorso si intende respinto. In pratica si forma un silenzio rigetto che non impedisce, tuttavia, all’organo giustiziale di emettere la sua decisione (Consiglio di stato, adunanza plenaria, sentenze 16 e 17 del 1989).

Il provvedimento decisorio deve essere preso sulla base della documentazione prodotta, ovvero il ricorso e gli atti eventualmente richiesti all’organo che ha svolto gli accertamenti. Come in passato, le aziende non possono chiedere un’audizione personale o produrre altri mezzi istruttori.

I ricorsi contro atti dell’Inl

Il nuovo articolo 17 del Dlgs 124/2004 prevede invece il ricorso al Comitato per i rapporti di lavoro solo contro gli atti di accertamento dell’Ispettorato nazionale del lavoro (compresi quelli adottati dal personale degli enti provenienti dagli istituti previdenziali e assicurativi), che abbiano ad oggetto la sussistenza o la qualificazione dei rapporti di lavoro. Si tratta dei verbali unici previsti dall’articolo 13 del decreto 124 che abbiano ad oggetto un disconoscimento di un rapporto di lavoro o una differente qualificazione giuridica, ad esempio da autonomo a subordinato, anche in mancanza di violazioni di natura amministrativa.

Il ricorso va presentato al comitato istituito presso l’ispettorato interregionale del lavoro competente per territorio; quindi a Milano, Venezia, Roma o Napoli a seconda del luogo dove si è consumata la violazione amministrativa o l’evasione contributiva. Il termine per la presentazione è di 30 giorni dalla notifica dell’atto di accertamento, che dovrà essere deciso con provvedimento motivato entro i successivi 90 giorni, spirati i quali si formerà il silenzio rigetto.

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