Contenzioso

Indagini, l’ufficio è quello della denuncia

di Luigi Caiazza

Competente a svolgere l’attività di accertamento a seguito denuncia del lavoratore è la sede terri€toriale dell’Ispettorato del lavoro presso la quale sia stata presentata la richiesta di intervento (R.I.) e dove si è svolto il rapporto di lavoro anche se risulti essere cessata e non più attiva la sede operativa. Questa l’indicazione operativa del ministero del Lavoro espressa con la nota prot. n. 14773 del 26 luglio scorso.

Del resto, sul punto, come ricorda la nota ministeriale, l’unica disposizione di legge è contenuta nell’articolo 17 della legge 689/1981 il quale individua l’autorità amministrativa competente a ricevere il rapporto coincidente con quella «del luogo in cui è stata commessa la violazione» nel cui ambito si fonda anche la competenza giurisdizionale in caso di opposizione o ricorso avverso gli atti ispettivi.

Tale disposizione, dunque, non richiede che lo svolgimento dell’attività di accertamento sia effettuata da un determinato ufficio dell’Ispettorato, ma comporta soltanto l’obbligo per l’ispettore, appartenente anche ad ufficio diverso da quello che ha ricevuto la R.I., di trasmettere il rapporto all’ufficio nel cui ambito territoriale è stata commessa la violazione, coincidente, di norma, con il luogo ove è stata resa la prestazione lavorativa.

Quindi, nelle ipotesi in cui ai fini della definizione degli accertamenti talune verifiche debbano essere compiute da altra direzione dell’Ispettorato, l’eventuale acquisizione degli ulteriori elementi probatori potrà essere effettuata, su richiesta dell’ufficio che ha in carico la R.I., dall’Ispettorato nel cui ambito territoriale sia ubicata la sede legale dell’impresa. In tal caso l’ufficio investito della richiesta di accertamenti dovrà provvedere ad effettuarli e trasmetterli con la tempistica compatibile con il rispetto del termine di 90 giorni, dal compiuto accertamento, stabiliti dall’articolo 14 della legge 689/1981, anche ai fini della notifica del verbale unico di accertamento e notificazione da parte dell’ufficio richiedente.

Ministero del lavoro, nota 14773 del 26 agosto 2016

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