Contenzioso

Dentro i gruppi d’impresa, distacco del lavoratore sempre valido

di Giampiero Falasca


Se il distacco del lavoratore viene realizzato tra aziende facenti parte dello stesso
gruppo di imprese, il requisito dell'interesse può ritenersi sempre esistente, a prescindere da indagini specifiche, in quanto il collegamento societario comporta il perseguimento di uno scopo economico unitario, al pari di quanto accade nei “contatti di rete”.

La Corte di cassazione (sentenza n. 8068 del 21 aprile 2016) fa chiarezza sulla disciplina del distacco del lavoratore all'interno dei gruppi di imprese, dando una lettura aperta e moderna alle norme che regolano questa particolare forma di svolgimento della prestazione lavorativa.

Secondo l'articolo 30 del Decreto legislativo n. 276 del 2003 (che ha tipizzato i principi elaborati dalla giurisprudenza in relazione alla Legge 1369/1960) è possibile adibire un lavoratore allo svolgimento della prestazione alle dipendenze di un soggetto terzo qualora questa decisione sia funzionale a un interesse del soggetto distaccante e abbia carattere temporaneo.

Se mancano questi requisiti, il distacco è illecito e viene sanzionato come somministrazione irregolare di manodopera. Il fenomeno del distacco è molto frequente all'interno dei gruppi di imprese, dove la rotazione del personale tra le diverse entità legali del gruppo è funzionale al perseguimento di interessi comuni.

Tale rotazione, tuttavia, fatica a trovare una collocazione all'interno dei principi fissati dall'articolo 30 e, prima ancora, dalla giurisprudenza, in quanto spesso l'operazione non serve a soddisfare solo l'interesse del datore di lavoro originario, ma non per questo persegue finalità illecite.

La sentenza della Corte di cassazione prova a superare queste difficoltà, riconoscendo che i gruppi di imprese perseguono uno scopo comune e, quindi, deve ritenersi sempre sussistente il requisito dell'interesse nei distacchi realizzati al loro interno, tanto più se viene disposto - come nel caso di specie - per costituire un ufficio destinato a svolgere attività amministrative centralizzate in favore di tutte le singole imprese del gruppo.

Il fenomeno del gruppo, prosegue la sentenza, è in larga misura assimilabile - dal punto di vista dalla comunanza di interessi - a quello delle imprese associate mediante il contratto di rete, per le quali la Legge 33/2009 stabilisce una presunzione assoluta di legittimità del distacco.

La sentenza coglie l'occasione per ribadire anche l'esatta interpretazione che deve essere data al requisito della temporaneità. Tale nozione, in coerenza con quanto già affermato dalla giurisprudenza di legittimità, deve essere considerato come «non definitività» del distacco, e quindi non richiede necessariamente che la fattispecie abbia una durata breve o predeterminata; piuttosto, il requisito si sostanzia nella necessità di proseguire il distacco solo fino a quando sussiste l'interesse che è chiamato a soddisfare.

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