Contenzioso

L'esigenza di tagliare il debito non può portare ad effetti paradossali

di G.B.D.


La sentenza 108/16 della Consulta merita una riflessione alla luce del riferimento che è stato fatto alle esigenze di contenimento della spesa pubblica per giustificare provvedimenti normativi, i quali, sotto altri profili, si porrebbero in conflitto vuoi con principi costituzionali, vuoi con disposizioni comunitarie.
Non è la prima volta che, a fronte di una legge successiva dello Stato o di una disposizione della contrattazione collettiva nazionale dirette a modificare in senso deteriore il trattamento contrattuale e retributivo già acquisito da specifiche categorie di dipendenti della pubblica amministrazione, viene invocato il superiore interesse dello Stato alla riduzione della spesa del pubblico impiego in un contesto caratterizzato da necessità di contenimento del deficit.
Nel caso della sentenza 108/16 la Corte costituzionale, facendo proprie le argomentazioni del Tribunale di Torino remittente, ha osservato che l'articolo 1, commi 44 e 45, Legge di Stabilità 2013, nella misura in cui pretende di applicarsi agli assistenti amministrativi che abbiano ricoperto le funzioni superiori di DSGA nell'anno scolastico 2012/2013, ha introdotto una regolamentazione che risulta, per un verso, del tutto irrazionale e che, per altro verso, viola il principio della certezza dei rapporti giuridici. Viene, insomma, affermato in modo netto che la questione dirimente consiste essenzialmente nel verificare se la certezza del diritto e il correlato affidamento delle parti sulla definitività dei rapporti giuridici, che scaturisce dal contratto individuale stipulato in relazione ad un precedente assetto normativo possano essere sacrificati alla luce di un dato normativo successivo ispirato ad eccezionali esigenze di contenimento della spesa pubblica.
La risposta a cui perviene il Giudice delle leggi è che i principi costituzionali sull'affidamento delle parti e la certezza del diritto non possono essere vanificati dallo jus superveniens, benché ispirato ad esigenze di riduzione del debito, se il nuovo assetto regolatorio non risulti conforme ai criteri di razionalità fissati nell'articolo 3 della Costituzione, prestandosi, invece, ad effetti paradossali.
La decisione è degna di nota. In altre occasione, infatti, la Consulta non era giunta alle stesse conclusioni, ritenendo conforme al dettato costituzione e ai principi comunitari una sopravvenuta normativa di legge o contrattuale collettiva sul presuppostoche, per quanto diretta a comprimere o annullare diritti precedentemente acquisiti dai lavoratori del pubblico impiego, risultava ispirata ad esigenze di riduzione della spesa pubblica.

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