Contenzioso

L'intervento del Fondo di garanzia nel caso di eredità giacente

di Silvano Imbriaci

Il tema dell'intervento del Fondo di Garanzia per i crediti di lavoro rimasti insoddisfatti per insolvenza del datore di lavoro (d.lgs. n. 80/1992) offre sempre spunti e questioni nuove, soprattutto nelle ipotesi in cui debba valutarsi il grado di diligenza e di impegno dell'interessato nel tentare le attività di riscossione del credito direttamente dal datore di lavoro, quando non sia soggetto (anche in concreto) alle procedure concorsuali.

Il caso esaminato dalla sentenza della Corte di Cassazione del 21 aprile 2016, n. 8072 riguarda l'ammissione alla procedura di eredità giacente del datore di lavoro (imprenditore artigiano).

La questione ruota intorno alla verifica del requisito dell'esperimento infruttuoso dell'esecuzione forzata, richiesto dalla normativa per l'accesso alle prestazioni del Fondo, nel caso di esecuzioni non concorsuali (art. 2, co. 5 d.lgs. n. 80/1992).

Il “mancato assoggettamento alle procedure concorsuali” non implica l'esclusione della tutela del Fondo, quand'anche tale circostanza si verifichi in concreto (ragioni soggettive ed oggettive), secondo l'ispirazione della Direttiva CE n. 987 che fin dal 1980 aveva inteso allargare il più possibile lo spazio di intervento degli organismi di garanzia a tutela dei crediti dei lavoratori. Da qui l'interpretazione conforme della giurisprudenza della Cassazione, che da sempre ha evidenziato come il lavoratore non debba essere tenuto ad esperire azioni esecutive palesemente infruttuose o aleatorie, in un difficile equilibrio da trovarsi nel singolo caso concreto, tra le ragioni dell'INPS sulla verifica della effettività dello stato di insolvenza e la necessità di tutela delle ragioni dell'interessato. Secondo la giurisprudenza maggioritaria, l'esperimento dell'esecuzione forzata non deve eccedere i limiti dell'ordinaria diligenza e l'insufficienza delle garanzie patrimoniali deve essere valutata con riferimento anche alla gravosità (anche economica) dell'impegno richiesto al creditore (cfr. Cass. n. 8529/2012).

Venendo al caso di specie, le lavoratrici istanti avevano chiesto alla Curatrice dell'eredità giacente il pagamento dei loro crediti di lavoro e la stessa Curatrice aveva precisato come l'attivo fosse incapiente e come fosse per altro verso, eccessivamente onerosa una procedura di liquidazione a fronte della scarsezza dell'attivo. Tali elementi, tuttavia non sono stati ritenuti sufficienti dai giudici di merito, che hanno rilevato come, in effetti, non fosase stata provata l'insolvenza tramite la produzione necessaria del piano di graduazione dei crediti (art. 499 c.c.).

Secondo la Cassazione, l'aver addebitato alle lavoratrici l'onere di produrre lo stato di graduazione appare in contrasto con le esigenze di tutela dei crediti di lavoro più volte ricordate; infatti, tale atto è di competenza del curatore dell'eredità giacente, che lo forma con l'assistenza dell'erede.

Il Curatore dell'eredità giacente è titolare di un ufficio a rilevanza pubblicistica, e svolge la sua attività sotto la diretta sorveglianza del giudice. Non è quindi un organo a tutela delle ragioni dell'erede. Ciò serve alla Cassazione per equiparare tale procedura post mortem con quelle concorsuali previste dalla legge fallimentare con riferimento soprattutto agli aspetti di garanzia e controllo giudiziale. Dunque, l'azione esecutiva svolta nell'ambito dell'eredità giacente corrisponde sicuramente all'esercizio di un'attività esecutiva diligente e svolta in modo serio ed adeguato. Per questo motivo la dichiarazione del Curatore di non poter procedere alla liquidazione dei crediti per mancanza di liquidità (e per l'eccessiva onerosità della procedura di liquidazione) integra sicuramente il presupposto richiesto dalla legge per l'accesso alle prestazioni del Fondo. Non appare dunque necessaria la presentazione di un formale piano di graduazione a dimostrazione dell'insufficienza delle garanzie patrimoniali, alla luce dei principi di effettività, uguaglianza e non discriminazione rispetto alla posizione dei lavoratori nell'ambito delle procedure concorsuali “classiche”.
Con riferimento alla individuazione del momento da cui far decorrere a ritroso l'anno all'interno del quale devono essere maturate le tre mensilità, la giurisprudenza ha da sempre adottato un'interprtetazione conforme al principio di effettività. Il termine di dodici mesi decorrente a ritroso dalla data di inizio dell'esecuzione forzata (ex art. 1 comma 1, lett. b del d.lgs. n. 80/1992) deve essere calcolato senza tener conto del lasso di tempo intercorso tra la data di proposizione dell'atto di iniziativa volto a far valere in giudizio i crediti del lavoratore e la data di formazione del titolo esecutivo (che può risultare molto tempo posteriore). Nel caso di eredità giacente, la finestra dei dodici mesi deve essere calcolata con lo stesso criterio e non può invece essere riferita alla data di nomina del Curatore, così come nelle procedure concorsuali non si guarda alla effettiva data di apertura della procedura (dichiarazione di fallimento) ma all'atto di iniziativa del lavoratore.

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