Contenzioso

Sgravi sulle assunzioni al Sud

di Silvano Imbriaci

Per l'accesso agli sgravi contributivi a favore delle zone del Mezzogiorno, non è sufficiente l'impiego di manodopera in quelle zone, ma occorre che effettivamente le attività produttive siano svolte nelle località individuate dalla stessa normativa sui benefici. È questo, in sintesi, il principio espresso dalla Sezione Lavoro con la sentenza n. 2208 del 4 febbraio 2016, in occasione di una vicenda riguardante una società farmaceutica con sede al centro-nord (attività industriale) che aveva ritenuto di poter beneficiare degli sgravi contributivi previsti per i lavoratori (nella specie informatori farmaceutici) che aveva impiegato nei territori del Mezzogiorno e che risultavano lì residenti. La Cassazione prende spunto da queste premesse per una sintetica ma efficace disamina sulle varie tipologie di sgravio contributivo "territoriale", previste dalla normativa in funzione di sostegno alle attività produttive in zone svantaggiate del nostro territorio.

È necessario, per l'accesso agli sgravi di cui si parla, che l'impresa industriale svolga la propria attività nelle aree svantaggiate oppure è sufficiente che vi siano impiegati alcuni lavoratori, anche se con specifiche mansioni? Per rispondere al quesito, la Corte ripercorre la disciplina di settore con le varie interpretazioni giurisprudenziali che si sono succedute. La normativa iniziale di riferimento è rappresentata dalla legge n. 1089/1968 (di conversione del D.L. n. 918/1968) che prevede uno sgravio sugli oneri contributivi per le aziende industriali che operano in alcune zone individuate come svantaggiate; secondo la Cassazione i benefici in questione hanno la finalità di sostenere nle imprese operanti nel Mezzogiorno e di incentivare l'occupazione dei residenti in quelle zone (Cass. n. 3194/2004) con la conseguenza che la dislocazione territoriale delle unità produttive in dette aree è condizione necessaria per il perseguimento di tali finalità.

La normativa sugli sgravi di questo tipo è stata poi raccolta nel t.u. delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno (art. 59, D.P.R. n. 218/1978); ma ciò non toglie che sia sempre implicito il presupposto della necessaria ubicazione dell'azienda in tali luoghi. Peraltro, anche gli sgravi previsti dalla normativa dello stesso tenore più recente (art. 8, comma 9, l. 407/1990) non sono stati ritenuti applicabili in aree diverse da quelle svantaggiate, per gli stessi motivi (cfr. Cass. n. 17447/2014). La giurisprudenza della Cassazione ha fatto dunque emergere un principio generale di rilevanza del nesso territoriale riferito ad ogni tipo di sgravio avente tali caratteristiche.

In particolare ciò vale: per lo sgravio generale (art. 18, legge n. 1089/1968 – commi 1 e 2 art. 59 cit.) che compete a tutte le aziende che impiegano dipendenti nei territori indicati come svantaggiati e che consiste in una quota percentuale delle retribuzioni; per lo sgravio aggiuntivo (art. 18, legge n. 1089/1968 – comma 5 art. 59 cit.) che accede allo sgravio generale e consiste in un ulteriore sgravio del 10% in presenza di certe condizioni; per lo sgravio supplementare (art. 1, legge n. 589/1971 – comma 8 art. 59 cit.) che consiste in una implementazione della percentuale dello sgravio aggiuntivo; per lo sgravio totale (art. 14 l. n. 183/1976 – comma 9 art. 59 cit.) relativo ai lavoratori neo-assunti e operante direttamente sull'obbligazione contributiva al FPLD.

La Cassazione, con riferimento a questa varietà di benefici in funzione di ambiti territoriali ben precisi, ha potuto affermare, gia con le Sezioni Unite n. 753/1999, che gli sgravi per le aziende operanti nel Mezzogiorno devono essere riconosciuti solo ed esclusivamente a quelle aziende che svolgono la loro attività in quei territori, essendo decisivo, per le finalità indicate dalla legge, l'insediamento in quei luoghi dell'attività produttiva, in funzione di produzione di ricchezza locale e riduzione della disoccupazione. Tale orientamento è stato poi fatto proprio anche a livello normativo dall'art. 1, comma 8 del d.l. n. 71/1993 (conv. in l. n. 151/1993), disposizione che prevede la limitazione degli sgravi contributivi di cui si parla alle unità produttive situate nei territori di cui al T.U. delle leggi sul Mezzogiorno, ed esclusivamente per le attività svolte nei territori medesimi.

Tale norma offre, secondo la Cassazione del 2016, un decisivo canone interpretativo della complessa disciplina degli sgravi e chiarisce la ratio insita nel collegamento dell'attività produttiva con il territorio, come già anticipato dalla giurisprudenza della Suprema Corte prima citata.

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