Contenzioso

Indebito conguaglio di contributi previdenziali: inquadramento e rilevanza penale

di Silvano Imbriaci

Integra il delitto di indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato di cui all'articolo 316 ter del codice penale la condotta del datore di lavoro che, mediante la fittizia esposizione corrisposte al lavoratore a titolo i indennità per malattia, assegni familiari e cassa integrazione guadagni, ottiene dall'Inps il conguaglio di tali somme, in realtà non corrisposte, con quelle da lui dovute all'istituto previdenziale a titolo di contributi previdenziali e assistenziali, così percependo indebitamente dallo stesso istituto le corrispondenti erogazioni.

Questa la massima espressa dalla sentenza n. 4404/2016 della II sezione penale della Cassazione nel tentativo di dare una giusta e definitiva collocazione ad una fattispecie criminosa abbastanza ricorrente, che si verifica nelle ipotesi in cui il datore di lavoro si ponga a conguaglio con la contribuzione corrente somme che avrebbe dovuto corrispondere (ma che di fatto non ha corrisposto) al proprio dipendente, a titolo di malattia, assegni familiari o cassa integrazione. Le somme dovute a titolo di prestazioni previdenziali a favore del dipendente gravano infatti sull'ente previdenziale, ma solo indirettamente, ossia attraverso la compensazione con la contribuzione corrente esposta dal datore di lavoro che per legge è tenuto ad anticipare al lavoratore tali importi e a recuperarli con il sistema del conguaglio (articolo 1 del Dl 633/1979). Nell'ipotesi in cui il datore di lavoro si avvalga del meccanismo del conguaglio senza aver erogato la prestazione dovuta, la giurisprudenza si è da sempre interrogata sulla rilevanza penale di questa condotta. Secondo la più rigorosa giurisprudenza tradizionale, la fattispecie integra gli estremi della truffa (art. 640 del codice penale), in quanto la fittizia esposizione di somme corrisposte al lavoratore al fine di conseguire il conguaglio costituisce un artificio idoneo ad indurre l'ente previdenziale in errore e a generare un ingiusto profitto in capo al datore di lavoro (cfr. Cass. Sez. II, n. 42937/2012); un diverso orientamento invece tende a porre l'accento sulla mancata erogazione delle prestazioni e assegna la condotta al reato di appropriazione indebita, in difetto dell'elemento del danno: il lavoratore, infatti, per ottenere la prestazione deve rivolgersi in prima battuta al datore di lavoro e l'Inps comunque è tenuto all'adempimento dell'obbligo sia pure tramite la compensazione con la contribuzione corrente (cfr. Cass. Sez. II pen., n. 18762/2013). Con la sentenza n. 4404/2016 la Cassazione supera entrambe queste prospettive. Non potendosi effettivamente ravvisare nella condotta del datore di lavoro la truffa in danno dell'Inps, per difetto del danno patrimoniale, il reato che meglio si adatta alla fattispecie è costituito dall'articolo 316 ter del codice penale (Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato) che si realizza mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, attività con cui si conseguono indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo concessi dallo Stato, o da altri enti pubblici o dalle Comunità europee. Siamo quindi in quell'area di comportamenti decettivi privi, però, di uno o più elementi della truffa vera e propria (nel caso di specie: il danno per l'ente erogatore), e nei quali l'erogazione non discende in via diretta da una falsa rappresentazione dei presupposti da parte dell'ente pubblico. Il datore di lavoro ottiene un indebito risparmio di oneri, un beneficio a carico della collettività e ciò basta per caratterizzare in senso criminoso la condotta. In altre parole, l'elemento essenziale richiesto dall'art. 316 ter del codice penale è l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere da cui derivi il conseguimento indebito di erogazioni da parte dell'ente pubblico, erogazioni che possono consistere anche in un risparmio di spesa corrente. Il reato si consuma nel momento in cui il datore di lavoro provvede a versare all'Inps i contributi nella misura ridotta rispetto a quanto dovuto in via ordinaria, per effetto del conguaglio cui non aveva diritto. Peraltro l'art. 316 ter del codice penale prevede (II comma) una soglia di punibilità (che secondo la Cassazione costituisce elemento costitutivo del reato: Cass. sez. pen. IV Sez., n. 38292/2015): quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a € 3.999,96 si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da € 5.164 a € 25.822 (sanzione che comunque non può mai superare il triplo del beneficio conseguito). Occorre infine rilevare che, vertendo in materia di contribuzione previdenziale, l’indebita compensazione non può essere ricondotta nell'ambito dell'art. 10 quater del Dlgs n. 74/2000, disposizione che prevede il reato specifico di Indebita compensazione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto e che punisce chiunque non versa le somme dovute utlizzando in compensazione crediti non spettanti o inesistenti, che abbiano però esclusiva natura tributaria.

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