Contenzioso

La decorrenza non è requisito costitutivo delle prestazioni previdenziali e assistenziali

di Silvano Imbriaci

Le sezioni unite della Cassazione, con la sentenza 25204/2015, risolvono un contrasto interpretativo sorto riguardo alle modalità applicative della regola della sostituzione del trattamento di inabilità civile in godimento con l'assegno sociale al compimento del sessantacinquesimo anno di età dell'assistito (articolo 19 della legge 118/1971).

In particolare, il caso riguarda la maturazione dei requisiti del trattamento di inabilità in base all’articolo 12 della legge 118/1971 a ridosso del compimento del sessantacinquesimo anno di età, con l'impossibilità, di fatto, di erogare tale prestazione per il compimento, nel frattempo, dell'età di 65 anni, quale limite che impone la sostituzione della prestazione in godimento con l'assegno sociale. In sostanza si tratta di verificare il presupposto necessario per operare la sostituzione, ossia la maturazione della prestazione di invalidità civile in data antecedente al compimento del 65esimo anno di età, nell'ipotesi in cui la prima mensilità della prestazione decorra da un momento successivo a tale data, anche in presenza di domanda tempestiva.

La questione è stata rimessa alle sezioni inite, proprio per la sua rilevanza, in quanto riguarda, in termini generali, l'individuazione del momento in cui deve essere riconosciuta l'insorgenza del diritto alle prestazioni assistenziali. Sul punto, prima dell'intervento di qualche giorno fa delle sezioni unite, si registravano due diversi orientamenti. Secondo un indirizzo maggioritario, nell'ipotesi di maturazione degli elementi costitutivi della pensione di inabilità prima del compimento del 65esimo anno di età, e presentazione della domanda amministrativa prima di tale data, la sostituzione del trattamento pensionistico in assegno sociale avrebbe dovuto operare dal primo giorno del mese successivo al compimento dell'età, anche se poi nei fatti questo avrebbe comportato la corresponsione diretta dell'assegno sociale senza il pagamento di neanche un rateo della prestazione di inabilità (si veda da ultimo Cassazione 26050/2013).

L'orientamento opposto invece assegnava alla data di decorrenza del beneficio (mese successivo alla presentazione della domanda) valore costitutivo del diritto, che dunque poteva ritenersi perfezionato solo nel momento in cui effettivamente la prestazione aveva decorrenza (in altre parole, secondo questa ricostruzione, alla data di erogazione devono sussistere tutti i requisiti della prestazione, compreso quello anagrafico, che nel caso di specie, consiste nell'età inferiore ai 65 anni - si veda Cassazione 8099/2012). Peraltro, secondo questa tesi, anche da un punto di vista logico, non avrebbe avuto alcun senso prevedere la sostituzione del trattamento di invalidità con la pensione sociale senza il pagamento di almeno un rateo della prestazione sostituita.

Le sezioni unite si schierano per il primo orientamento, quello maggioritario. In via del tutto naturale è il sistema normativo che governa le prestazioni previdenziali e assistenziali in genere a prevedere, nella maggior parte dei casi, una distinzione (pratica, ma anche concettuale) tra momento della maturazione del diritto e momento della decorrenza della prestazione, solitamente allineata quest'ultima a un momento successivo rispetto alla presentazione della domanda (il primo giorno del mese seguente): un conto è il raggiungimento dei requisiti di legge per il diritto, un altro l'individuazione del momento effettivo della sua erogazione, elemento a carattere derivativo che in astratto può subire anche delle variazioni strumentali per esigenze di sistema o di bilancio.

Sotto questo profilo, l'utilizzo del termine sostituzione contenuto nell'articolo 19 della legge 118/1971 e nell'articolo 8 del Dlgs 509/1988 non si riferisce alla prestazione, bensì al diritto, che, essendo già sorto al momento del perfezionamento dei requsiti ante 65esimo anno di età, per effetto della disposizione normativa, viene sostituito dal diritto a una diversa prestazione stabilita per gli ultrasessantacinquenni.

In ultima analisi, la linea guida dell'interpretazione deve tener conto anche delle finalità previste dalla Costituzione (articolo 38) in materia assistenziale, ossia il diritto al mantenimento e all'assistenza sociale per i cittadini inabili al lavoro e sprovvisti dei mezzi necessari per vivere. Ed è anche per questo che tra le due diverse interpretazioni deve prevalere quella che pone in maggior rilievo l'elemento costitutivo dei requisiti rispetto alle vicende della decorrenza ai fini della maturazione del diritto ad un trattamento pensionistico e agli effetti che la legge vi ricollega.

E allora, nel caso in cui gli elementi costitutivi della pensione di inabilità prevista dall’articolo 12 della legge 118/1974 siano maturati prima del compimento del sessantacinquesimo anno di età e la relativa domanda amministrativa sia stata proposta prima di tale data, la sostituzione della pensione di inabilità con l'assegno sociale opera dal primo giorno del mese successivo a quello del compimento del sessantacinquesimo anno, anche se ciò comporta che non venga pagato neanche un rateo della pensione di inabilità e si debba corrispondere direttamente l'assegno sociale.

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