Contenzioso

Solo se la rateazione dei pagamenti viene richiesta formalmente si evita il Durc negativo

di Silvano Imbriaci


La quinta sezione del Consiglio di Stato, con la sentenza 4976 del 30 ottobre 2015, si è nuovamente pronunciata in materia di regolarità contributiva ed esclusione dalla gara di appalto rilevando la legittimità dell'esclusione dell'impresa che, prima del rilascio del Durc da parte dell'Inps e dell'Inail, ha colloquiato con essi al fine di regolarizzare la propria posizione contributiva e, successivamente al rilascio del Durc negativo, ha chiesto la rateizzazione del debito accertato, effettuando anche parziali versamenti, ma non ha provato di aver presentato una formale istanza di regolarizzazione contributiva.

Il caso che occupa il Consiglio di Stato è del tutto peculiare e per questo consente ai giudici amministrativi di arrivare a una sentenza sulla legittimità dell'esclusione senza doversi attendere la formulazione da parte dell'adunanza plenaria dei principi di diritto sollecitati dall'ordinanza di rimessione della IV sezione numero 4540 del 29 settembre 2015 (sull'articolo 31 del Dl 69/2013, norma che, si ricorda, impone agli enti previdenziali, in caso di mancanza dei requisiti per il rilascio del Durc, di formulare all'interessato un formale invito alla regolarizzazione della propria posizione contributiva entro un termine non superiore a quindici giorni, indicando le cause della irregolarità). Per inciso, all'adunanza plenaria, tra le altre cose, è stata demandata la questione circa l'individuazione dei termini della definitività dell'inadempimento contributivo, ai fini del rilascio del Durc.

Ebbene, nel caso di specie, a fronte dell'eccezione mossa dall'impresa circa l'inosservanza di tale disposizione, il Consiglio di Stato ritiene che la stessa non trovi applicazione, in quanto l'impresa stessa, prima del rilascio del Durc negativo, ha potuto interloquire con gli enti previdenziali al fine di regolarizzare la propria posizione contributiva. Successivamente al rilascio del Durc negativo, l'impresa ha comunque chiesto la rateizzazione del proprio debito e ha provveduto anche a effettuare qualche versamento. Tuttavia, in giudizio, non è stata documentata la presentazione di una formale istanza di rateizzazione, elemento ritenuto indispensabile da parte del Consiglio di Stato sia per la verifica della corretta instaurazione del relativo procedimento, sia per il riscontro del momento in cui la dilazione è stata effettivamente chiesta.

In altre parole, il Consiglio di Stato ritiene che la presenza di una domanda di rateazione, anche accompagnata dai versamenti, debba essere contenuta in una formale istanza da rivolgere agli enti previdenziali, secondo quanto indicato dalla normativa in vigore (articolo 2, comma 11, del Dl 338/1989). Tale istanza, infatti, apre un procedimento che prevede la verifica di particolari requisiti per l'ammissione al beneficio.

Ad esempio, per quanto riguarda l'Inps, la circolare 106 del 3 agosto 2010 ha aggiornato le modalità con cui concedere le dilazioni, per uniformare la propria disciplina a quella che regolamenta tutte le entrate per le quali è previsto l'obbligo della riscossione mediante cartelle esattoriali (in base al Dlgs 46/1999), e con l'obiettivo di semplificare le procedure di accesso e di gestione delle domande. Per i crediti oggetto di procedure di riscossione (iscrizione a ruolo ed emissione di cartella di pagamento/avviso di addebito) la competenza alle rateazioni è stata integralmente affidata all'agente della riscossione, in modo che il contribuente possa avere un unico interlocutore. Agli enti previdenziali (ed in particolare all'Inps) è rimasta la gestione delle dilazioni in fase amministrativa. In ogni caso la dilazione non può essere parziale e deve ricomprendere tutte le situazioni debitorie a carico dell'interessato. Alla presentazione dell'istanza segue (contestualmente) il rilascio di un piano di ammortamento, che l'interessato accetta mediante il versamento della prima rata.

Peraltro, il decreto ministeriale 30 gennaio 2015 di attuazione del Dl 34/2014, contenente semplificazioni in materia di Durc, considera sussistente la regolarità contributiva in caso di rateizzazioni concesse dall'Inps, dall'Inail o dalle Casse edili ovvero dagli agenti della riscossione sulla base delle disposizioni di legge e dei rispettivi regolamenti (articolo 3, comma 2). La procedimentalizzazione del percorso di dilazione impedisce dunque che la volontà di rateizzare espressa con modalità diverse e informali possa essere presa in considerazione, neanche ai fini del rilascio di un Durc positivo in presenza di pagamento rateizzato del debito contributivo.

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