Contenzioso

Per i ruoli apicali è ammessa maggiore flessibilità nel cambio di mansioni, anche prima del Jobs act

di Giuseppe Bulgarini d'Elci

La Corte di cassazione (sentenza 23945/2015) ha affermato che, nel contesto di una operazione di incorporazione societaria, non costituisce dequalificazione professionale, in virtù dell'esercizio dello jus variandi ai sensi dell'articolo 2103 del codice civile, l'assegnazione di un funzionario di banca a un ruolo che, rispetto alle funzioni precedenti, ha comportato la perdita dei poteri di firma degli atti di gestione dei rapporti giuridici sostanziali.

La pronuncia della Suprema corte è intervenuta in una vicenda caratterizzata dalla incorporazione di un istituto bancario di dimensioni regionali in una banca di livello nazionale, con relativa riorganizzazione interna da cui era derivata, tra l'altro, una parziale diminuzione dei compiti affidati al funzionario bancario che ha sostenuto di essere stato demansionato.

Mentre nel giudizio di primo grado sono stati riconosciuti sia la dequalificazione professionale che il risarcimento dei danni professionali e morali al dipendente, la Corte d'appello ha riconosciuto unicamente una forma di demansionamento, ma senza alcuna liquidazione sul piano risarcitorio, per non avere il lavoratore compiutamente dimostrato i pregiudizi effettivamente subiti per effetto dell’impoverimento professionale.

Con la sentenza 23945/2015 la Cassazione respinge in toto le valutazioni rese sia dal tribunale che dalla Corte d'appello, osservando che in presenza di esigenze organizzative e produttive che inducano mutamenti soggettivi nella titolarità dei rapporti di lavoro può accadere, con riferimento alle categorie e qualifiche professionali più alte, nelle quali l'attribuzione delle mansioni è connotata da un maggiore intuitus personae, che si possano verificare parziali diminuzioni di competenze e responsabilità senza che ne derivi, tuttavia, un demansionamento sul piano professionale.

La Suprema corte perviene a questa conclusione partendo dal rilievo secondo cui il demansionamento del lavoratore può aversi anche nel caso in cui le mansioni di provenienza e quelle di destinazione rientrino nella medesima qualifica contrattuale, in quanto, anche in tal caso, va verificato se le attività assegnate a seguito dell'esercizio dello jus variandi datoriale non comportino un impoverimento per la professionalità acquisita dal lavoratore.

Questa lettura della Suprema corte è destinata a soccombere o, comunque, a essere fortemente ridimensionata alla luce del nuovo articolo 2103 del codice civile, a seguito delle modifiche introdotte dall'articolo 3 del Dlgs 81/2015, a norma del quale lo jus variandi in senso orizzontale è sempre legittimo se le nuove mansioni rientrano nel medesimo livello di inquadramento, con ulteriore diritto di assegnazione al dipendente di mansioni di un livello inferiore in presenza di modifica degli assetti organizzativi.

Questo scenario riguarda, tuttavia, l'esercizio dello jus variandi a partire dal 25 giugno 2015, data in cui è entrato in vigore il decreto 81/2015, mentre la sentenza della Cassazione 23945/2015 si riferisce alla regolamentazione precedente, tale per cui la verifica della compatibilità professionale delle nuove rispetto alle vecchie mansioni presuppone un giudizio di equivalenza “sostanziale”.

Benché si sia mossa nell'ambito di un impianto normativo più rigido, la Suprema corte perviene, comunque, a una pronuncia che non offre una lettura statica del vecchio articolo 2103, tanto da ritenere legittima, nel contesto di un'operazione societaria volta a mutamenti soggettivi nella titolarità datoriale del rapporto di lavoro, l'assegnazione a un funzionario di livello apicale di un ruolo che comporti, attraverso la sottrazione dei poteri di firma, una parziale riduzione del precedente bagaglio di competenze professionali.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©