Contenzioso

Riammissione in servizio in sede diversa solo per comprovate ragioni aziendali

di Giuseppe Bulgarini d'Elci

A fronte della dichiarata nullità del termine apposto ad un contratto di lavoro e del conseguente ordine di ricostituzione del vincolo professionale, il reinserimento del lavoratore deve avvenire nella stessa posizione di lavoro precedentemente occupata, sia con riferimento alle mansioni originariamente svolte, sia con riguardo al luogo della prestazione.

A chiarirlo con la sentenza 22414/15 è stata la Corte di cassazione, secondo cui residua una facoltà per il datore di lavoro di disporre la riammissione in servizio in un luogo diverso da quello originario nel solo caso in cui sussistano sufficienti ragioni di natura tecnica, organizzativa e produttiva tali da giustificare il mutamento della sede di lavoro nell'ambito di un trasferimento disposto ai sensi dell'articolo 2103 del codice civile.

Facendo applicazione di questi principi, che sono espressione di un indirizzo presente in seno alla giurisprudenza di legittimità, la Corte è pervenuta alla conclusione che, laddove il lavoratore sia stato riammesso in servizio in una sede diversa da quella originaria in mancanza di comprovate ragioni aziendali, si configura una condotta datoriale illecita che giustifica, in quanto tale, la mancata ottemperanza del lavoratore all'ordine di servizio.

A corollario di queste premesse, la Cassazione ha dichiarato l'illegittimità del licenziamento irrogato dal datore di lavoro per essersi la dipendente rifiutata di riprendere servizio in una sede diversa da quella di sua precedente adibizione, affermando che tale iniziativa della lavoratrice aveva costituito, tra l'altro, legittimo esercizio dell'eccezione di inadempimento. In tale prospettiva, essendo rimasto il datore di lavoro inadempiente all'obbligo di riattivare il rapporto di lavoro nella sede originaria, risultava giustificata, ad avviso dei giudici di legittimità, la mancata esecuzione della prestazione lavorativa da parte della dipendente.

Nel caso di specie, l'Ente Poste, a seguito dell'ordine giudiziale di riammissione in servizio di una lavoratrice per nullità del termine contrattuale, aveva provveduto ad assegnare la dipendente ad una sede diversa da quella originaria, invocando una difficoltà di reinserimento nell'ufficio di provenienza. La dipendente non aveva accettato, tuttavia, la nuova sede di lavoro e, sul presupposto che si fosse concretizzato un trasferimento privo di presupposti oggettivi, aveva rifiutato di adempiere all'ordine di servizio. L'Ente Poste aveva, quindi, licenziato la dipendente per assenza ingiustificata, inducendola ad impugnare in sede giudiziale il provvedimento disciplinare espulsivo mediante il rito abbreviato Fornero.

In primo e secondo grado il ricorso della lavoratrice era stato rigettato, perché si considerava che il nuovo ordine di servizio, seguito alla sentenza che dichiarava la nullità del contratto a termine e disponeva la ricostituzione del rapporto, non concretizzasse un trasferimento della sede di lavoro.

La Cassazione non concorda con le valutazioni dei giudici di merito e ribalta la decisione, affermando che la ricostituzione del rapporto di lavoro, a seguito di un ordine giudiziale di riammissione in servizio, deve avvenire nello stesso luogo originario a meno che non ricorrano oggettive esigenze tecniche, organizzative e produttive tali da giustificare il trasferimento del lavoratore ad altra sede di servizio.

In mancanza delle predette ragioni oggettive, ad avviso della Corte, il rifiuto del lavoratore alla ripresa della propria attività in una sede diversa da quella di provenienza è giustificato e non può, viceversa, costituire un inadempimento sul quale il datore possa legittimamente fondare un licenziamento disciplinare.

La sentenza 22414/15 della Corte di cassazione

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