Contenzioso

Il recupero degli assegni familiari indebitamente percepiti spetta al datore di lavoro

di Silvano Imbiaci

Il meccanismo di anticipazione degli assegni familiari e del conguaglio di quanto corrisposto con quanto dovuto a titolo di contributi comporta l'obbligo, da parte del datore di lavoro, in caso di prestazioni indebitamente erogate, di recuperare le relative somme, trattenendole su quelle dovute al dipendente a qualsiasi titolo e in dipendenza del rapporto di lavoro. In ogni caso l'Inps non deve attendere l'avvenuto recupero delle somme da parte del datore di lavoro per pretenderne giudizialmente il pagamento.

Ai sensi del Dpr 797/1955 (articolo 37 e seguenti) gli assegni familiari sono corrisposti agli aventi diritto a cura del datore di lavoro alla fine di ogni periodo di paga della retribuzione. Il meccanismo del conguaglio con la contribuzione corrente prevede che, in caso di contribuzione di importo maggiore rispetto a quanto erogato a titolo di assegni familiari, il datore di lavoro versa l'eccedenza all'Inps, mentre se l'ammontare degli assegni corrisposti risulta superiore all'importo dei contributi, l'Inps provvederà a rimborsare l'eccedenza al datore di lavoro. L'onere definitivo della prestazione è a carico dell'Inps, ma il datore di lavoro ha a disposizione la possibilità di anticipare il pagamento degli assegni al lavoratore.

La sentenza 8873/2015 si occupa dell'ipotesi in cui sia accertata l'insussistenza del diritto del lavoratore alla riscossione degli assegni familiari, dopo che il datore di lavoro abbia posto a conguaglio dette somme. In tal caso, secondo quanto ricordato dalla Cassazione, il datore di lavoro conserva l'obbligo di recuperare tali somme indebitamente percepite dal lavoratore trattenendole su quelle dovute allo stesso dipendente a qualsiasi titolo in dipendenza del rapporto di lavoro.

Infatti, l'articolo 24 del Dpr 797/1955 consente la trattenuta dell'importo indebito sulle somme per assegni familiari dovute ancora eventualmente da erogare e, soprattutto, su ogni altro credito derivante dal rapporto di lavoro. L'Inps, dal canto suo, quale effettivo titolare dell'obbligo di pagamento, può attivarsi in via autonoma per il recupero di queste somme, senza che sia necessario attendere l'avvenuto recupero delle somme da parte del datore di lavoro. Da un punto di vista processuale, il datore di lavoro deve dunque essere chiamato a contraddire in ordine alla pretesa restitutoria avanzata dall'Inps, proprio per la sua funzione in ordine all’anticipazione del pagamento e relativo conguaglio.

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