Contenzioso

Il dipendente già licenziato non riottiene l’impiego se l’azienda viene ceduta

di Silvano Imbriaci

La mancata sottoscrizione dell'accordo sindacale individuale che di fatto legittima il passaggio diretto dei dipendenti del cedente al cessionario, anche se è stato determinato dalla pendenza di una vertenza giudiziale relativa al licenziamento del dipendente poi dichiarato inefficace, esclude comunque il lavoratore dall'applicazione della regola prevista dall'articolo 2112 del codice civile. Il caso affrontato dalla Cassazione con la sentenza 5180 del 16 marzo 2015 trae origine da un licenziamento in tronco poi dichiarato inefficace con sentenza confermata dalla Corte d'appello nei confronti della Curatela del fallimento del datore di lavoro (il fallimento era intervenuto nelle more del giudizio).

Una volta ottenuta la pronuncia di inefficacia del licenziamento, la lavoratrice si è rivolta al tribunale per ottenere la ricostituzione della propria posizione lavorativa e la condanna al pagamento delle retribuzioni arretrate nei confronti non dell'originario datore di lavoro quanto della cessionaria del ramo di azienda, per effetto di cessione operata dal commissario liquidatore del datore di lavoro ammesso alla procedura di concordato dopo la dichiarazione di fallimento.

Il problema della controversia riguarda in sostanza l'efficacia nei confronti del cessionario di azienda della sentenza che dichiara l'inefficacia del licenziamento di una dipendente del cedente, in presenza di accordi sindacali che derogano al regime generale istituito dall'articolo 2112 del codice civile (secondo cui, in caso di trasferimento d'azienda, il rapporto di lavoro continua con il cessionario ed il lavoratore conserva tutti i diritti che ne derivano).

Innanzitutto la Cassazione rileva che la sentenza di semplice dichiarazione di inefficacia del licenziamento, in assoluto, è idonea, di per sé, a determinare la ricostituzione del rapporto di lavoro. Dunque il rapporto di lavoro, nel caso di licenziamento radicalmente inefficace, prosegue senza la necessità di una ulteriore pronuncia reintegratoria. Ma ciò che maggiormente interessa la Corte è il profilo dei rapporti che si instaurano a seguito della cessione di ramo d'azienda da parte del commissario liquidatore del concordato a favore di una diversa società.

Nel caso di specie, è intervenuto un accordo sindacale che ha disciplinato in modo diverso (rispetto alla regola dettata dall'articolo 2112 del codice civile), il passaggio dei lavoratori dipendenti del cedente alle dipendenze del cessionario, come risultanti alla data del trasferimento (cfr. articolo 47, quinto comma, legge 428/1990 sulla non applicazione automatica dell'articolo 2112 del codice civile in presenza di accordo sindacale sui livelli occupazionali).

In questo caso, ai sensi dell'articolo 47, il criterio di riferimento era rappresentato dalla stipula di accordi sindacali con i singoli lavoratori e l'assistenza delle organizzazioni sindacali, dotati di efficacia derogatoria o sostitutiva dell'articolo 2112 del codice civile (cfr. Cass. n. 23473/2014 nella quale si afferma che «… la rinuncia alla solidarietà di quest'ultimo (del cessionario) per le obbligazioni anteriori al trasferimento, quale condizione per la prosecuzione del rapporto di lavoro, costituisce deroga consentita all'art. 2112 cod. civ.»); infatti la diversa disciplina prevista dall'accordo concluso ai sensi dell'articolo 47 della legge 428 del 1990 è giustificata dalla sussistenza di uno stato di insolvenza, per cui la salvaguardia dei livelli occupazionali deve essere gestita al meglio.

A fronte del passaggio automatico solo dei lavoratori che avessero sottoscritto i singoli accordi, con l'assistenza delle organizzazioni sindacali, nel caso di specie la lavoratrice interessata che aveva impugnato il licenziamento non risultava aver sottoscritto l'accordo individuale, anche se la circostanza era dipesa proprio dalla pendenza della controversia giudiziaria sul licenziamento poi dichiarato inefficace.

È vero che per effetto dell'annullamento del licenziamento la lavoratrice è come se avesse lavorato ininterrottamente alle dipendenze del datore di lavoro che l'aveva licenziata, con possibilità dunque, in via teorica, di applicarsi l'articolo 2112 del codice civile nell'ipotesi normale di trasferimento.

Tuttavia, la mancanza di sottoscrizione dell'accordo sindacale con la stessa lavoratrice, di fatto, proprio per l'applicazione della deroga come individuata nel confronto sindacale, ha impedito il trasferimento automatico alle dipendenze della cessionaria, per cui la Cassazione ha dovuto escludere la sussistenza di un obbligo legale della cessionaria di ripristino del rapporto nei confronti della lavoratrice, e alle conseguenti obbligazioni retributive maturate.

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