Contenzioso

Jobs act, il monitoraggio «misura» l’efficacia della nuova conciliazione

di Aldo Bottini


Il decreto delegato 23 del 4 marzo 2015 manda in pensione il tentativo preventivo di conciliazione introdotto due anni fa dalla riforma Fornero per il licenziamento per giustificato motivo oggettivo nelle aziende con i requisiti dimensionali per l'applicazione dell’articolo 18 dello Statuto dei lavoratori, che rimane in vita solo per chi era già assunto alla data di entrata in vigore del decreto.

Al suo posto, per i nuovi assunti, c'è uno strumento conciliativo del tutto nuovo, facoltativo e successivo al licenziamento. Il datore di lavoro può, dopo il licenziamento ed entro il termine per l'impugnazione dello stesso (60 giorni), offrire al lavoratore, in una delle sedi «protette» previste dall’articolo 2113 del Codice civile (Direzione territoriale del lavoro, sede sindacale o giudiziale, commissioni di certificazione), un importo predeterminato, pari a una mensilità della retribuzione di riferimento per il calcolo del Tfr per ogni anno di anzianità, con un minimo di due e un massimo di diciotto mensilità, a mezzo assegno circolare.

Se il lavoratore accetta l’assegno, decade dall'impugnazione del licenziamento, anche se già proposta. L’appeal di questa forma conciliativa consiste nella totale esenzione fiscale e contributiva dell'importo corrisposto nella misura predeterminata ex lege. In sostanza viene offerta al lavoratore una somma che, pur essendo pari alla metà di quella che si potrebbe ottenere in giudizio vincendo la causa, è, a differenza di quest'ultima, netta da imposte. Il che assottiglia la differenza tra i due importi e quindi disincentiva il lavoratore dall'affrontare rischi, tempi e costi di una causa.

È quindi prevedibile (e corrisponde del resto all'obiettivo perseguito dal legislatore) un forte contenimento del contenzioso in materia di licenziamento per i nuovi assunti. La nuova forma di conciliazione sarà utilizzabile da tutte le aziende, indipendentemente dal numero di dipendenti, e per tutti i licenziamenti, tanto economici quanto disciplinari. Per le piccole aziende (quelle cioè che non hanno i requisiti dimensionali previsti dall’articolo 18 dello Statuto dei lavoratori) l’importo predeterminato della conciliazione «agevolata» è però dimezzato, e non può superare le sei mensilità.

Nella sede «protetta» potranno essere contestualmente conciliate anche altre pendenze derivanti dal rapporto di lavoro, con ulteriori erogazioni di somme, che però saranno soggette al regime fiscale (e contributivo) ordinario. È istituito un meccanismo di monitoraggio sull'attuazione di questa forma di conciliazione. Entro 65 giorni dalla cessazione del rapporto, il datore di lavoro dovrà comunicare al centro per l’impiego, a integrazione della comunicazione di cessazione del rapporto di lavoro già effettuata, l’avvenuta ovvero la non avvenuta conciliazione.

L’omissione di questa ulteriore comunicazione è assoggettabile alla medesima sanzione prevista per l’omissione della comunicazione di cessazione del rapporto di lavoro. Ciò consentirà, tra l'altro, di valutare con precisione se l’obiettivo di ridurre il contenzioso in materia di licenziamento sarà stato raggiunto.

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