Contenzioso

Rileva la concreta attuazione del rapporto

Un lavoratore di un casello autostradale si rivolge al tribunale per accertare che il rapporto part-time instaurato con la società si è svolto secondo orari superiori ai limiti massimi fissati dal Ccnl. Per la società, il lavoro supplementare non può comportare, di per sé, l’esistenza di un rapporto a tempo pieno. La Cassazione, respingendo il ricorso dell’azienda, sostiene che, sui diritti del lavoratore non è decisivo il negozio costitutivo del rapporto, ma la sua concreta attuazione. È irrilevante che si riscontri una volontà novativa delle parti, se è dimostrata la costante effettuazione di un orario prossimo o superiore a quello del lavoro a tempo pieno.

Cassazione, sentenza 21160 del 13 ottobre 2010

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