Contenzioso

Contribuzione Enpals per gli speaker televisivi

di Silvano Imbriaci

Una richiesta, rivolta al datore di lavoro, di risarcimento dei danni costituiti dalla liquidazione in misura ridotta del trattamento pensionistico per effetto dell'intervenuta prescrizione di contribuzione omessa, consente alla Sezione Lavoro della Cassazione (con la sentenza n. 26605 del 17 dicembre 2014) di precisare quale sia la posizione, ai fini contributivi, del collaboratore di un'emittente televisiva, che svolga attività e funzioni di lettore di telegiornale. La contestazione del datore di lavoro aveva riguardato, nel caso di specie, la riconducibilità di questa particolare figura ai lavoratori dello spettacolo, ed in particolare la sua assimilazione con i presentatori o doppiatori televisivi. In queste situazioni “di confine” l'inquadramento si rivela problematico, solitamente, quando la lettura del telegiornale sia affidata ad un giornalista, ossia una figura professionale la cui attività consiste (ai fini dell'iscrivibilità all'INPGI) nella prestazione di lavoro intellettuale volta alla raccolta, al commento e alla elaborazione di notizie destinate a formare oggetto di comunicazione attraverso gli organi di informazione. Quando i giornalisti siano legati ad imprese televisive da un rapporto che presenta dei profili di affinità con l'attività di formazione di un prodotto televisivo, si pone dunque il problema di verificare la devoluzione dell'obbligo contributivo all'ENPALS. Tuttavia, nel caso di specie, questo aspetto in realtà non viene affrontato, in quanto la Cassazione si limita a verificare se la semplice attività di lettore di notizie del telegiornale possa rientrare tra quelle per cui è richiesta l'iscrizione all'ENPALS (ora confluito nell'INPS ex art. 21 del d.l. n. 201/2011, convertito in legge n. 214/2011) a fini contributivi. Sotto questo profilo, i lavoratori per i quali sussiste l'obbligo assicurativo presso l'Enpals e che hanno diritto alle prestazioni previdenziali ed assistenziali previste dal d.lgs. C.P.S. 16 luglio 1947, n. 708, e successive modificazioni, sono quelli indicati nel relativo art. 3. Si distinguono a tale proposito due categorie di assicurati: la prima è quella costituita da coloro che per loro propria natura sono classificati come operatori dello spettacolo, perché la loro attività consiste nella rappresentazione o perché, comunque, forniscono il supporto tecnico per la realizzazione dello spettacolo stesso. Questo anche ove l'attività svolta per la creazione di un prodotto di carattere artistico o ricreativo venga espletata in assenza di pubblico dal vivo e si concreti nella realizzazione di un supporto registrato o riprodotto destinato alla commercializzazione (cfr. Cass. n. 12824/2002). Per questi lavoratori vi è la presunzione assoluta di appartenenza al settore dello spettacolo, con la conseguenza che il giudice del merito deve accertare soltanto la qualifica da loro rivestita e la loro inclusione nell'elenco degli assistiti in virtù di fonte normativa primaria, oppure secondaria purché quest'ultima sia conforme alla delega legislativa di cui all'art. 3, comma 2, d.lgs. n. 708 del 1947 (tale elenco viene considerato tassativo: cfr. Cass. n. 7211/2004, n. 3643/1996 e n. 1054/1991). La seconda categoria comprende operatori che hanno qualifiche generiche e svolgono attività e mestieri per i quali potrebbero avere diritto alla copertura INPS ordinaria (es. truccatori, parrucchieri, elettricisti, falegnami, sarti, ecc…). In questo caso, l'elemento che attrae questo secondo gruppo di soggetti nell'ambito dei lavoratori dello spettacolo, e che il giudice deve verificare, è rappresentato dal collegamento e dalla finalizzazione della loro attività rispetto alla realizzazione dello spettacolo come effettuata dai lavoratori di cui al primo gruppo, e per questo automaticamente iscritti all'ENPALS. Tra l'altro, sempre secondo la Cassazione citata, il concetto di spettacolo deve essere inteso in senso generico, ossia come attività diretta non solo alla rappresentazione di tipo teatrale, cinematografico o televisivo, ma anche alla realizzazione di un prodotto destinato ad essere visto o ascoltato da un pubblico presente o lontano. Con la sentenza n. 26605/2014, la Cassazione, in funzione di questa interpretazione maggiormente estesa del concetto di spettacolo, ritiene che vi rientri anche l'attività informativa avente ad oggetto la lettura del telegiornale, perché comunque diretta alla presentazione di un prodotto televisivo, destinato ad essere visto ed ascoltato. Per questo appare corretto l'inquadramento ai fini contributivi nella Gestione dei Lavoratori dello Spettacolo (ex ENPALS) di coloro che, indipendentemente dalla natura del contratto che li lega con l'emittente televisiva, svolgano tale attività lavorativa.

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