Contenzioso

La produzione di documenti aziendali in giudizio da parte del lavoratore non giustifica il licenziamento disciplinare

di Silvano Imbriaci

Il caso affrontato dalla sentenza n. 25682 della Cassazione riguarda un licenziamento disciplinare intimato ad una lavoratrice che, nel corso di un giudizio instaurato per ottenere un superiore inquadramento economico, aveva prodotto in fotocopia alcuni documenti aziendali che la riguardavano e che il datore di lavoro aveva ritenuto riservati. Secondo i giudici del merito, tali documenti non potevano effettivamente ritenersi sottratti alla divulgazione, per essere esclusi da quelli indicati dall' articolo 98 del Dlgs 30/05 (cosiddetto Codice della proprietà industriale); si tratta delle “informazioni aziendali” che la norma definisce come “segrete”, nel senso che non siano nel loro insieme o nella precisa configurazione e combinazione dei loro elementi generalmente note o facilmente accessibili ad esperti ed operatori del settore. In ogni caso, poi, la loro accessibilità e pubblicità risulta essere, sempre secondo i giudici di merito, del tutto funzionale all'esercizio del diritto di difesa in giudizio della lavoratrice. La Cassazione ripercorre il proprio orientamento in materia e rileva che la produzione in giudizio da parte del lavoratore di atti aziendali che riguardano la propria posizione lavorativa, non costituisce violazione del dovere di fedeltà ex articolo 2105 del codice civile (norma che impedisce al lavoratore di divulgare notizie attinenti all'organizzazione o ai metodi di produzione dell'impresa: vedi Cass. n. 6501/2013). Così come accade nell'ambito dei temi legati al diritto alla riservatezza, infatti, il diritto di difesa costituisce uno dei motivi destinati ad essere positivamente valutati in funzione del superamento delle esigenze di riservatezza motivate da ragioni di politica aziendale e volte ad impedire la divulgazione di notizie che potrebbero in astratto danneggiare o recare pregiudizio alla stessa azienda. Così come accade nel giudizio penale, nel quale la tutela del diritto di difesa è addirittura anticipata ad una fase precedente alla assunzione della qualità di parte nel procedimento, anche nel diritto civile la necessita di provare le proprie affermazioni può e deve esplicarsi anche e soprattutto mediante il ricorso a mezzi documentali di prova. Sotto questo profilo occorre che la produzione documentale, per garantire in misura piena il diritto di difesa, sia effettuata direttamente dall'interessato. Infatti, la mera richiesta rivolta all'A.g. di ordinare l'esibizione della documentazione, consente comunque al datore di lavoro di intercettarne la portata, di stabilirne le pratiche modalità e di eccepirne eventuali limiti alla sua ammissibilità. Appare infine del tutto irrilevante, secondo la Cassazione, che in concreto la documentazione prodotta non sia stata ritenuta utile nel giudizio. Infatti la tutela del diritto di difesa si esplica con modalità da valutarsi ex ante con l'unico criterio costituito dalla pertinenza e connessione con il thema probandum. Dunque non può ritenersi giustificato il licenziamento comminato a seguito della pubblicazione di documentazione ritenuta riservata dell'azienda quando tale attività sia necessitata dall'esigenza di esercitare il proprio legittimo diritto di difesa.

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