Contenzioso

Per la Corte Ue concorsi pubblici senza limiti d'età

di Marina Castellaneta

No ai limiti d'età per l'accesso a concorsi pubblici. E questo anche quando si tratta di attività lavorative che richiedono capacità fisiche particolari, se è possibile accertarle con altre modalità.

È questo il principio stabilito dalla Corte di giustizia Ue nella sentenza depositata ieri (C-416/13) sui limiti di età imposti in Spagna per i concorsi per agenti di polizia locale. Nel procedimento è intervenuto anche il Governo italiano.

La sentenza apre la strada, di fatto, a una generale eliminazione dei limiti di età, considerati come una discriminazione vietata dalla direttiva 2000/78/Ce sulla parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro, favorendo il ricorso a misure non sproporzionate come prove selettive basate sulla capacità fisica.

È stato il Tribunale amministrativo spagnolo di Oviedo a sollevare la questione pregiudiziale d'interpretazione alla Corte Ue. Al centro della controversia nazionale il ricorso di un candidato escluso da un bando di concorso per agenti della polizia locale che fissava il limite di età a 30 anni. Un limite contrario al diritto dell'Unione.

La direttiva, osserva Lussemburgo, introduce il principio di non discriminazione in base all'età sia nel settore pubblico, sia in quello privato. È evidente che stabilire il limite d'accesso a 30 anni comporta «che alcune persone per il fatto di aver superato i 30 anni, sono trattate meno favorevolmente di altre che versano in situazioni analoghe». Una disparità di trattamento che potrebbe essere ammessa solo se sussistesse una motivazione legata all'attività lavorativa e solo se proporzionata.

La Corte di giustizia riconosce che alcune funzioni della polizia locale possono richiedere l'utilizzo della forza, con un'attitudine fisica particolare anche per il mantenimento dell'ordine pubblico, ma boccia le modalità applicative del limite di età. Prima di tutto, la stessa direttiva, pur ammettendo deroghe al divieto di discriminazione sulla base dell'età, lo fa solo per «casi strettamente limitati» e poi perché non è escluso che analoghe capacità fisiche siano possedute da persone che hanno superato l'età limite prevista nel concorso. Questo vuol dire che le autorità nazionali, se vogliono includere il limite anagrafico, devono basare la scelta su dati scientifici idonei a dimostrare la necessità dei limiti di età. Nel caso degli agenti di polizia – prosegue la Corte – non è stato dimostrato che ci sia bisogno di capacità fisiche «particolarmente elevate». Non solo. Le prove del concorso includevano prove fisiche rigorose ed eliminatorie che permettono di raggiungere l'obiettivo di selezionare agenti con capacità fisica adeguata alla professione, «con una modalità meno restrittiva rispetto alla fissazione di un'età massima».

La sentenza della Corte Ue C-416/13

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