Contenzioso

Part time più caro se «a chiamata»

di Maria Rosa Gheido

A fronte della totale discrezionalità del datore di lavoro di stabilire se e quando prestare l'attività, la disponibilità del lavoratore deve trovare adeguato compenso. Lo ha stabilito la Cassazione con la sentenza 23600, depositata il 5 novembre, decidendo una vertenza su un contratto di lavoro a tempo parziale totalmente libero da qualsivoglia predeterminazione in termini di distribuzione e/o durata della prestazione richiesta.

Il lavoratore rivendicava l'erogazione di un'indennità compensativa avendo dato la disponibilità a rendere la prestazione lavorativa su richiesta del datore di lavoro, senza che il contratto (a tempo parziale) prestabilisse alcunché in ordine alla distribuzione della prestazione. Il Tribunale di Genova in funzione di giudice del lavoro respingeva la domanda, mentre la Corte d'appello della stessa città accoglieva il gravame del lavoratore e condannava i datori di lavoro al pagamento di una somma pari alla metà della differenza tra la retribuzione spettante per un orario di lavoro a tempo pieno e quella percepita per il periodo tra il 17 novembre 1989 e l'entrata in vigore del Ccnl del 1995, che prevedeva una maggiore specificazione dell'orario di lavoro. Avverso questa decisione le società hanno proposto ricorso in Cassazione. Pur essendo definito a tempo parziale il rapporto di lavoro (iniziato nel 1989) non sfugge come in realtà esso presentasse le modalità tipiche del lavoro a chiamata o intermittente, introdotto dalla legge 30/03. E infatti la Corte di merito è pervenuta al convincimento della rilevanza negoziale della disponibilità offerta dal lavoratore di eseguire prestazioni “a chiamata” in base all'assunzione, da parte del dipendente, dell'obbligazione di rendersi disponibile anche per le chiamate effettuate in via d'urgenza alla luce del dato letterale della norma collettiva applicata dal datore di lavoro, che prevedeva espressamente la responsabilità da inadempienza contrattuale del lavoratore a tempo parziale «che senza sufficiente giustificazione e ripetutamente non effettuava la prestazione richiestagli o si rendeva di fatto irreperibile».

La Suprema corte, come già affermato con la sentenza 24566/09, nel confermare la decisione della Corte d'appello, sancisce che a fronte del potere unilaterale del datore di lavoro di fissare le modalità temporali della prestazione pattuita, la disponibilità alla chiamata del datore di lavoro, pur non potendosi equiparare a lavoro effettivo, deve, comunque, trovare adeguato compenso, tenendo conto di un complesso di circostanze a tal fine significative, tra le quali l'incidenza sulla possibilità di attendere ad altre attività e il tempo di preavviso previsto o di fatto osservato per la richiesta di lavoro “a comando”.

Questa della consapevolezza del lavoratore e della sua accettazione delle particolari condizioni di resa della prestazione è la stessa argomentazione che ha fatto considerare costituzionalmente orientata (Corte costituzionale, 121/06) l'esclusione del diritto all'indennità di disoccupazione per i periodi di mancata prestazione dell'attività lavorativa nei rapporti di lavoro a tempo parziale verticale su base annua in quanto, con questa modalità lavorativa il rapporto di lavoro perdura anche nei periodi di sosta, assicurando al lavoratore una stabilità e una sicurezza retributiva che impediscono di considerare costituzionalmente obbligata una tutela previdenziale (integrativa della retribuzione) nei periodi di pausa della prestazione.

La sentenza della Cassazione aggiunge, comunque, un elemento di riflessione nell'utilizzo improprio del contratto “a chiamata”, per il quale è ormai consuetudine non corrispondere alcuna indennità compensativa nei periodi di non lavoro, così liberando, almeno virtualmente, il lavoratore dall'obbligo di presentarsi a seguito della chiamata, ma consentendo al datore di lavoro una discrezionalità che, se del tutto unilaterale, mal si concilia con la sinallagmaticità del rapporto di lavoro.

La sentenza 23600/14 della Corte di cassazione

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