Contenzioso

Cronotachigrafo, per i controlli doppio binario tra ispettorato del lavoro e polizia

di Luigi Caiazza

La sentenza n. 21062/2014 della Cassazione (si veda l'articolo di ieri di Maurizio Caprino) chiarisce almeno tre momenti essenziali che pongono in particolare risalto l'efficacia della normativa comunitaria nel nostro ordinamento sia in materia di sicurezza stradale che di sicurezza del lavoro.

Un primo aspetto, di carattere più generale, si coglie nei termini temporali di applicabilità della norma comunitaria. Sul punto la Cassazione è stata abbastanza chiara quando afferma che essa decorre a partire non dal momento in cui essa è richiamata dall'ordinamento italiano, bensì da quello in cui essa acquista efficacia nell'ordinamento europeo. Chiaramente l'articolo 29 del Reg. CEE n. 561 del 15.3.2006 stabilisce la sua decorrenza al 11 aprile 2007 ed, è, pertanto da tale giorno, come rilevato in sentenza, che si è verificato l'effetto tipico della delimitazione della sfera materiale di efficacia” del precedente regolamento n. 3820 del 1985, e, quindi, (in tal senso la Corte Cost. sentenza n. 49/1970) l'applicabilità ai fatti verificatisi sino ad un certo tempo: che coincide, per solito e salvo sia diversamente disposto dalla nuova legge, con l'entrata in vigore di quest'ultima.

Con il secondo principio espresso dalla Corte, con la sentenza in esame, emerge chiaramente che lo stesso legislatore comunitario abbia inteso qualificare il Reg. n. 561/2006 come atto comunitario incidente sia in materia di rapporto di lavoro degli autotrasportatori, sia in materia di sicurezza stradale. Infatti, è l'articolo 1 del regolamento che nell'individuarne le finalità fa riferimento ai «periodi di guida, interruzioni e periodi di riposo per i conducenti che effettuano il trasporto di persone e merci su strada, al fine di ……migliorare le condizioni di lavoro..». Principio confermato e rafforzato da alcuni pronunciamenti della Corte di Giustizia delle C.E., nei quali si afferma che il Regolamento al quale si è fatto cenno «mira ad armonizzare le condizioni di concorrenza relative al settore stradale e migliorare le condizioni di lavoro del personale di tale settore, nonché la sicurezza stradale. Precisando poi che nell'ambito del regolamento comunitario tali obiettivi consistono, da un lato, nel miglioramento delle condizioni di lavoro dei conducenti, nonché della sicurezza stradale in generale e, dall'altro, nella definizione di criteri uniformi relativi ai periodi di guida e di riposo dei conducenti nonché nel loro controllo (C.G. CE, del 3.10.2013, 9.2.2012). Controllo che sin dall'inizio (art.icolo 7 della legge n. 727/1978) il legislatore italiano ne ha fatto un’importante distinzione assegnando alla polizia stradale il compito di vigilare l'applicazione della legge riguardante la corretta utilizzazione dell'apparecchio di rilevazione ed agli ispettorati del lavoro (ora direzione territoriale del lavoro) l'esame dei fogli di registrazione (ora dischi) presso l'azienda. Da ciò scaturisce anche che i primi procedono altresì al controllo su strada, al controllo dell'osservanza dei periodi guida giornalieri, nonché alle interruzioni e riposi giornalieri, mentre gli ispettori del lavoro procedono, in azienda, al controllo del rispetto dei periodi di riposo settimanale, ai periodi di guida tra detti periodi di riposo, alla limitazione bisettimanale dei periodi di guida, alla compensazione per la riduzione dei periodi di riposi giornaliero e settimanale, al corretto uso dei dischi.

È evidente, da quanto precede, la complessità della particolare tipologia di controlli che spesso sfuggono alla contestualità tra il momento dell'accertamento e quello della contestazione. Se ciò è senz'altro scontata per l'attività di vigilanza degli ispettori i quali necessariamente, operando in azienda, accertano un fatto già trascorso nell'ambito della prescrizione quinquennale (articolo 28 della legge n. 689/1981) il quale, a sua volta, non è escluso che possa o debba essere confrontato con altre scritturazioni obbligatorie (es, libro unico del lavoro), non altrettanto scontata appare l'applicazione della non contestualità ai controlli effettuati su strada dagli organi di polizia.

Qui si inserisce il terzo principio che si evidenzia dalla sentenza della Cassazione in argomento. Fermo restando che l'ispettore del lavoro per l'accertamento di competenza, come sopra individuato, ai fini della contestazione degli illeciti, si avvarrà della procedura prevista dall'articolo 14 della legge n. 689/1981, ancorché la materia faccia parte organicamente dal Codice della strada, non altrettanto appare praticabile per le violazioni accertate dalla polizia su strada.

La sentenza ha invece concordato con la circolare del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 22.7.2011, la quale riconosce che in ordine alla possibilità di notificare al conducente, successivamente al controllo su strada, le violazioni alle norme di cui al Reg. n. 561/2006 accertate dall'esame dei dati scaricati dal tachigrafo digitale dei veicolo,tale ipotesi non è espressamente contemplata tra i casi di contestazione differita dell'articolo 201 Codice della strada.

Tuttavia, considerato il notevole lasso di tempo necessario allo scarico e all'esame dei dati, all'eventuale verbalizzazione, spesso non compatibile con gli impegni del conducente e con le esigenze operative della pattuglia, il Ministero ha ritenuto possibile la notificazione differita tenuto conto che l'obbligo di contestazione immediata sancito dal richiamato articolo 201 sussiste solo quando è possibile (letteralmente: qualora la violazione non possa essere immediatamente contestata).

Resta fermo secondo il Ministero, che la trascrizione dei dati dovrà essere formalizzata in quanto atto di accertamento dalla quale data decorrono i termini per la notificazione al conducente e all'obbligato in solido dell'eventuale verbale di contestazione (rectius, di notificazione). Resta da osservare che la soluzione ministeriale, fatta propria dalla Cassazione, non appare oggettivamente argomentata lasciando alla discrezionalità degli agenti accertatori di optare per la contestualità ovvero per la notifica differita.

Corte di Cassazione, sentenza 21062 del 7 ottobre 2014

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