Contenzioso

Note illustrative: il deposito su carta prevale sul telematico

di Aldo Calza

Con ordinanza 22 settembre 2014, resa nell'ambito di un procedimento ex articolo 700 del codice di procedura civile, il tribunale di Modena ha accolto la domanda formulata da un tecnico di una industria italiana produttrice di auto sportive che lamentava la propria dequalificazione.

Una causa vintage, considerata la giurisprudenza “deflattiva” che da anni, negando quasi sempre la sussistenza del presupposto del periculum in mora, ha di fatto mandato in cantina uno strumento processuale in passato molto utilizzato. L’ordinanza ha però profili di indubbio interesse di carattere processuale.

Nel giudizio in esame, il tribunale aveva autorizzato il deposito di note illustrative, ponendo come termine di decadenza il giorno di sabato 30 agosto 2014. La convenuta aveva depositato le note in formato cartaceo nella mattinata del sabato, ma l'operatore di cancelleria si era limitato ad apporvi il timbro “pervenuto” e non quello “depositato”, adducendo com motivo la chiusura della cancelleria, e aveva poi registrato a sistema le memorie soltanto il lunedì successivo, inviando il giorno stesso una Pec ai legali di controparte comunicando l'avvenuto deposito in quest'ultima data. La parte ricorrente aveva ovviamente eccepito in udienza la tardività del deposito, chiedendo che la parte convenuta fosse dichiarata decaduta dalle difese.

E' interessante rilevare che il tribunale ha dato prevalenza al deposito cartaceo delle note, nonostante la beffarda apposizione da parte della cancelleria del timbro “pervenuto” e l'inserimento a sistema dell'atto (e relativa Pec) avvenuto il lunedì successivo.
Il Tribunale ha del resto rilevato l'insussistenza di qualsiasi violazione del diritto al contraddittorio (leggasi: riduzione dei tempi per analizzare la memoria per la parte che ne riceve la comunicazione in ritardo), in quanto l'avviso effettuato via Pec dalla cancelleria ha i connotati della mera “comunicazione di cortesia non prescritta dal codice” e in quanto la parte che voglia visionare le note avversarie nell'immediatezza può tranquillamente farlo recandosi in cancelleria e ritirandone una copia cartacea.

La pronunzia consente agli avvocati di tirare un sospiro di sollievo in un periodo nel quale sono alle prese con le criticità derivanti dalla introduzione del processo telematico e dalla difficile liason tra quest'ultimo e la rigidità mentale di molti (non tutti, per fortuna) operatori addetti alle cancellerie, che sono rimasti legati alle logiche del vecchio mondo cartaceo.

Già è assurdo che la cancelleria di un tribunale rifiuti di ritirare un atto, che scade di sabato, appunto nella giornata di sabato, trincerandosi dietro la “chisura” di un ufficio che invece è aperto: che differenza fa, per l'operatore di turno, apporre il timbro “depositato” anziché quello “pervenuto”? Altrettanto assurdo è che la cancelleria di un tribunale sia “chiusa” nella giornata di sabato, mentre i giudici del medesimo tribunale fissano termini di decadenza che scadono proprio … il sabato.

Infine, più che assurdo, è quasi scandaloso che un operatore di cancelleria, presso atto della scadenza di un atto nel giorno stesso in cui gli viene consegnato, lo registri come depositato il lunedì successivo, così consapevolmente rischiando di sancirne l'intervenuta decadenza.
Fortunatamente il giudice ha “riportato in pari” la contrapposizione tra esigenze di difesa delle parti ed esigenze di difesa degli orari di apertura della cancelleria, sconfiggendo il “vecchio” con il “vecchio”, ossia ha aggirato gli anacronistici ostacoli frapposti dalla cancelleria affermando la prevalenza dei “vecchi” sistemi tradizionali (il deposito cartaceo degli atti) sui moderni sistemi informatici, applicati da operatori invero tutt'altro che “moderni”.

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