Contenzioso

Ordinanza-ingiunzione, ecco come rateizzare la somma da pagare

di Germano De Sanctis


L'articolo 26 della legge 689/1981 ha stabilito che la Direzione territoriale del lavoro, su richiesta dell'ingiunto che si trovi in condizioni economiche disagiate, può disporre che la sanzione venga pagata attraverso la dilazione del versamento dovuto in numero di rate oscillante da un minimo di 3 ad un massimo di 30, disponendo che ciascuna rata non può essere inferiore a 15 euro.
Il debito può essere estinto in ogni momento mediante un unico pagamento; decorso inutilmente, anche per una sola rata, il termine fissato dalla DTL, l'obbligato è tenuto al pagamento del residuo ammontare della sanzione in un'unica soluzione.
Nel caso di avvenuta iscrizione a ruolo delle somme dovute, l'art. 19, co. 1, D.P.R. 602/1973 prevede la concessione una dilazione di pagamento fino ad un massimo di 60 rate mensili, ovvero la sospensione della riscossione per un anno e, successivamente, la ripartizione del pagamento fino ad un massimo di 48 rate mensili ad opera dell'Ufficio irrogante, su richiesta dell'ingiunto, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà dello stesso.
La concessione della rateizzazione e il numero più congruo di rate sono oggetto di valutazione discrezionale della DTL, basata su dati oggettivi, dalla quale emerga l'effettiva sussistenza delle difficoltà economiche in cui versa il trasgressore.
A norma dell'art. 26 L. 689/1981, il potere di disporre il pagamento rateale della sanzione pecuniaria, su richiesta dell'interessato che si trovi nelle particolari condizioni richieste, spetta all'Autorità amministrativa e/o giudiziaria che ha applicato la sanzione.
In particolare, per “Autorità amministrativa” competente si intende, ai sensi dell'art. 18 L. 689/1981, l'Autorità che, a definizione del procedimento sanzionatorio amministrativo iniziato con la contestazione e notificazione dell'illecito, ritenuto l'accertamento fondato, determina la somma dovuta per la violazione e ne ingiunge il pagamento all'autore della violazione con ordinanza-ingiunzione motivata.
Il termine “Autorità giudiziaria” indicato nel citato art. 26 L. 689/1981 va riferito, invece, al solo caso del Giudice penale competente ai sensi dell'art. 24 L. 689/1981.
L'ammissione al pagamento rateale comporta, infine, la sospensione dell'efficacia di titolo esecutivo dell'ordinanza ingiunzione, prevista all'art. 18 L. 681/1981, secondo le modalità di cui al successivo art. 27 L. 689/1981.

Dal combinato disposto degli artt. 16, 18, 22 e ss. L. 689/1981 si evince, peraltro (Min. lav., interpello n. 4/2011), che l'ordinanza-ingiunzione costituisce il provvedimento definitivo dell'intero procedimento amministrativo. Infatti, il procedimento di applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria ha inizio con la redazione del verbale unico di accertamento e notificazione dell'illecito, che non può costituire in alcun modo titolo esecutivo, o, comunque, atto di irrogazione della sanzione, ma è solo il primo atto di un procedimento che deve concludersi con l'adozione di un'ordinanza ingiunzione ovvero, diversamente, con un provvedimento di archiviazione.
Tali considerazioni inducono ad escludere la possibilità di disporre il pagamento rateale in un momento antecedente l'emanazione dell'ordinanza ingiunzione, in quanto atto, quest'ultimo, da cui scaturisce l'applicazione definitiva della sanzione e per cui la facoltà di rateizzazione costituisce una modalità di pagamento (Min. lav., interpello 4/2011).
Peraltro, ove si volesse verificare in concreto la possibilità di concedere la rateizzazione delle somme riportate nell'atto di accertamento e notificazione di illecito amministrativo di cui all'art. 14 L. 689/1981, ci si dovrebbe chiedere quali conseguenze deriverebbero dal mancato puntuale pagamento delle singole rate previste dal provvedimento di dilazione.
L'art. 26, co. 1, L. 689/1981 prevede che, in caso di mancato pagamento, anche di una sola rata, l'obbligato è tenuto al pagamento del residuo ammontare della sanzione in unica soluzione; in altri termini, tale norma presuppone l'esecutività dell'atto che irroga le sanzioni amministrative (cioè, l'ordinanza ingiunzione), che risulta, come detto, semplicemente sospeso per opera del provvedimento di rateizzazione, il quale, venendo meno a causa dell'inadempimento relativo anche ad una sola rata di pagamento, produce la reviviscenza dell'atto esecutivo per l'intero ammontare ancora residuo.
Nel caso di dilazione di somme contenute nel solo atto di notifica di violazione amministrativa, ai sensi dell'art. 14 L. 689/1981, l'effetto di reviviscenza sopra descritto, in caso di inottemperanza ai pagamenti rateali prescritti, non potrebbe operare in ragione del fatto che il verbale non ha i caratteri della definitività ed esecutività (potendo peraltro non essere confermato per mezzo di un eventuale provvedimento di archiviazione), con il corollario che, in tali casi, l'Amministrazione non potrebbe porre in esecuzione detto credito, dovendo concludere prima l'iter del procedimento sanzionatorio previsto dalla L. 689/1981.
Per tali ragioni il Ministero del lavoro (interpello 4/2011) non ha ritenuto praticabile la possibilità di rateizzare, già in sede di atto di notificazione di illecito amministrativo, le somme irrogate dall'organo di vigilanza.
Tuttavia, gli Uffici a cui dovessero pervenire, a seguito di notifica di verbali unici di accertamento, motivate e comprovate istanze di dilazioni, soprattutto per importi di notevole entità, devono verificare la possibilità, previa informazione all'istante della non immediata ammissibilità di tale richiesta, di accelerare l'iter di trasmissione del rapporto ex art. 17 L. 689/1981 all'Unità Operativa Affari Legali e
Contenzioso della DTL che, in tempi brevi, procederà all'istruttoria di propria competenza (cfr. Min. lav., interpello 4/2011).
Nell'ipotesi in cui l'accertamento sia ritenuto fondato, si deve provvedere all'emissione dell'ordinanza, che sarà quantificata tenendo conto e della manifestata volontà del destinatario di pagare gli importi di cui al verbale seppur in forma rateale ed al contempo della impossibilità tecnica di accoglimento della richiamata richiesta in tale fase (cfr. Min. lav., interpello 4/2011).
Nei confronti dell'ordinanza, così emessa, l'istante potrà reiterare, nei 30 giorni dalla notifica, la richiesta di dilazione che, in tale fase della procedura, sarà pienamente accoglibile.

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