Contenzioso

Rsa solo per chi tratta il contratto

di Aldo Bottini

La discussa e per alcuni aspetti contraddittoria sentenza della Corte costituzionale numero 231 del luglio 2013 in tema di Rsa produce i suoi primi frutti. Con sentenza del 16 settembre 2014, il tribunale di Roma ha rigettato il ricorso ex articolo 28 con cui l'Unione sindacale di base - lavoro privato (Usb) lamentava il disconoscimento delle proprie Rsa all'interno di un'azienda e la conseguente negazione dei diritti sindacali in azienda (assemblea, permessi).

La posizione aziendale si fondava sul fatto che il sindacato in questione non aveva sottoscritto alcun contratto collettivo applicato in azienda né aveva partecipato ad alcuna trattativa. Il sindacato protestava la propria rappresentatività, vantando adesioni di oltre il 30% dei dipendenti e rivendicava il diritto a partecipare alle trattative, chiave di accesso ai diritti sindacali. Tale iniziativa del sindacato traeva spunto da alcuni passaggi della sentenza della Corte, invero contrastanti con il risultato finale del suo pronunciamento.

La Corte apriva, infatti, le porte dell'articolo 19 alle organizzazioni sindacali partecipanti alla trattativa per il contratto collettivo applicato in azienda, ritenendo tale partecipazione indice di forza e rappresentatività del sindacato. Tuttavia, nelle pieghe della sua motivazione, si faceva cenno a una sorta di diritto a trattare in favore del sindacato dotato di una certa consistenza e rappresentatività. E proprio facendo perno su tale passaggio motivazionale, invero solo confusamente abbozzato, l'Usb proponeva l'equazione: sindacato consistente in azienda equivale a diritto a trattare e, quindi, a diritto a costituire la Rsa.

Il tribunale di Roma, viceversa, richiama il decisum sostanziale della Consulta e chiarisce che la riscrittura dell'articolo 19 proveniente dalla Corte costituzionale valorizza in via esclusiva il criterio selettivo fondato sulla capacità del sindacato di imporsi al tavolo delle trattative e non l'altro collegato al superamento di una certa soglia di iscritti. Invero, osserva il tribunale, il criterio numerico quale chiave di accesso al diritto a trattare trova spazio nella sentenza della Corte solo tra i vari indici proposti per un futuro intervento del legislatore e non nella trama normativa dell'articolo 19.

È pur vero che il criterio numerico quale matrice del diritto a trattare ha trovato da ultimo cittadinanza nel Testo unico del gennaio 2014, ma è altrettanto vero che per i soggetti estranei a tale intesa interconfederale, e dunque per l'Usb, questo diritto non sussiste, restando la possibilità di costituire Rsa circoscritta nei limiti e con il criterio dell'articolo 19 (partecipazione alle trattative). In modo condivisibile, pertanto, il tribunale conclude chiarendo che, proprio alla stregua della pronuncia della Consulta, essere riusciti a imporre la propria partecipazione alle trattative è sintomo di rappresentatività e foriero del diritto alla costituzione di rappresentanze in azienda, mentre non è vero che essere «rappresentativo in base ad altro parametro» dà diritto a sedere al tavolo del negoziato.

In altre parole, secondo la formulazione dell'articolo 19 risultante dall'intervento additivo della Corte costituzionale, è solo l'effettiva partecipazione alle trattative che misura la forza di un sindacato e quindi, di riflesso, la sua rappresentatività.

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