Contenzioso

La conciliazione sindacale delle controversie di lavoro

di Giampiero Falasca

La conciliazione stragiudiziale delle controversie di lavoro, oltreché in sede amministrativa, può essere conclusa anche in sede sindacale, così come disciplinato dall'articolo 412-ter del Codice di procedura civile. Difatti, il lavoratore, prima di ricorrere al giudice, può tentare un accordo con il proprio datore di lavoro con l'assistenza delle rappresentanze sindacali.


La conciliazione in sede sindacale, però, non è una mera transazione nella quale il lavoratore sia assistito da un sindacalista o, comunque, da un sindacato, bensì quella raggiunta e perfezionata con l'effettiva assistenza del lavoratore da parte di esponenti non di una qualsiasi organizzazione sindacale, ma di quella cui il lavoratore abbia voluto affidarsi. Per accertare la sussistenza di siffatto presupposto occorre valutare se, in base alle concrete modalità di espletamento della conciliazione, sia stata correttamente attuata la funzione di supporto che la legge assegna al sindacato nella procedura conciliativa.

La conciliazione in sede sindacale è svolta presso le sedi e con le modalità previste dai contratti collettivi sottoscritti dalle associazioni sindacali maggiormente rappresentative.
La conciliazione sindacale, per essere qualificata tale, deve risultare da un documento sottoscritto contestualmente dalle parti nonché dal sindacalista di fiducia del lavoratore.
Il verbale deve essere depositato presso la DTL a cura di una delle parti o per il tramite dell'associazione sindacale, sarà poi il direttore della DTL o un suo delegato che provvederà a depositarlo nella cancelleria del tribunale nella cui circoscrizione è stato redatto il verbale. Il giudice su istanza della parte interessata, lo dichiara esecutivo con decreto.
È, così, validamente stipulata, mentre le formalità per la verifica di autenticità dell'atto e del conferimento dell'efficacia esecutiva al verbale costituiscono adempimenti successivi, estranei all'essenza negoziale della conciliazione.

La transazione contenuta in un verbale di conciliazione in sede sindacale sottoscritto da persona non munita del potere di rappresentare il datore di lavoro può essere successivamente ratificata da quest'ultimo e, se ciò avvenga, è vincolante anche per il lavoratore (Cassazione 23 aprile 1998, numero 4205). Questi, peraltro, prima della ratifica può avvalersi, come ogni altro terzo contraente in caso di contratto stipulato da rappresentante senza potere, della facoltà di fissare un termine alla controparte, ai sensi dell'articolo 1399 del codice civile. La ratifica ha effetto retroattivo; il terzo e colui che ha contrattato come rappresentante possono d'accordo sciogliere il contratto prima della ratifica, impedendo così al rappresentato di esercitare il potere di ratifica.

Il contenuto dell'accordo può essere il più vario, tanto che è stato ritenuto (Cassazione, 7 aprile 1987, numero 3401) che la conciliazione, quando siano rispettate le norme processuali, ben può attuarsi anche mediante la ratifica di accordi collettivi stipulati dalle associazioni sindacali. Ciò che rileva è che il datore di lavoro ed il lavoratore definiscano in sede sindacale una contesa già in atto, ovvero anche una vertenza di natura potenziale in relazione a pretese non ancora esteriorizzate in specifiche istanze.

In tale ipotesi, l'inoppugnabilità del relativo negozio transattivo, pure per la parte in cui contenga una rinuncia del lavoratore a propri diritti, secondo l'espressa previsione dell'articolo 2113, ultimo comma, del codice civile, non richiede che il verbale contenga una specifica approvazione per iscritto della rinunzia, non ricorrendo ipotesi di applicabilità dell'articolo 1341 del codice civile. Non è neppure necessario che lo stesso venga depositato e sottoposto al controllo del tribunale per essere reso esecutivo; né, infine, che i sindacalisti abbiano attivamente partecipato alla composizione della lite, ovvero si siano limitati a registrare l'accordo intervenuto direttamente fra le parti, dato che, in entrambe le ipotesi, la presenza e l'assistenza dei sindacalisti è idonea a sottrarre il lavoratore alla condizione di soggezione nei confronti del datore di lavoro.

La conciliazione in sede sindacale richiede l'intervento personale, anche se a mezzo di rappresentanti o mandatari, del lavoratore. Essa non è quindi identificabile né in un accordo tra le contrapposte parti sociali né in un'intesa a contenuto transattivo raggiunta tra il datore di lavoro e le organizzazioni sindacali, poiché la legge fa riferimento agli accordi che i singoli lavoratori contraggono personalmente con l'assistenza del sindacato, e cioè ad atti negoziali in cui quest'ultimo non è agente contrattuale, bensì garante esterno della parità di posizione delle parti.

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