Contenzioso

Responsabilità doppia per la sicurezza dei macchinari

di Luigi Caiazza

La Cassazione segue il filone della doppia responsabilità in caso di utilizzazione e conseguente infortunio determinato da una macchina non conforme alle norme di sicurezza: ne rispondono il datore di lavoro, ma anche il costruttore. E' tale l'orientamento giurisprudenziale ora confermato dalla Corte di cassazione con la sentenza 38955 depositata il 23 settembre che, con l'occasione, ha ritenuto che possa essere esclusa la responsabilità del datore di lavoro nell'accadimento dell'infortunio soltanto qualora venga accertato un comportamento abnorme del lavoratore, dovendo definirsi tale il comportamento imprudente del lavoratore che sia consistito in qualcosa di radicalmente, ontologicamente, lontano dalle ipotizzabili e, quindi, prevedibili, imprudenti scelte del lavoratore nella esecuzione del lavoro (Cassazione 7267/2009).

In merito alla possibile corresponsabilità tra costruttore e datore di lavoro, appare utile ricordare, tra le più recenti pronunce della stessa Corte, la sentenza 36257/2014 (si veda Il Sole 24 Ore del 3 settembre) in base alla quale il certificato di conformità e il marchio CE, richiesti per immettere il prodotto sul mercato, non escludono ulteriori profili in cui si possa sostanziare il complessivo dovere di garanzia di coloro che pongono in uso il macchinario nei confronti dei lavoratori, che sono i diretti utilizzatori delle macchine stesse: aver ottenuto la certificazione e di aver rispettato le prescrizioni a tal fine necessarie non è motivo di esonero della responsabilità del costruttore. Inoltre quello a carico del datore di lavoro è un obbligo assoluto che non consente, anche in considerazione dell'attuale rigoroso sistema prevenzionistico, la permanenza di macchinari pericolosi per la salute e sicurezza dei lavoratori (Cassazione 47234/2014).

La sentenza 38955 scaturisce a seguito della condanna subita, nei due gradi di merito, dal responsabile di una ditta costruttrice di macchine per la produzione di strisce depilatorie e dal legale responsabile della ditta utilizzatrice, a seguito di un grave infortunio subito a un dito della mano sinistra da una lavoratrice, dipendente di quest'ultima, addetta a tale tipo di macchina.

A proposito della responsabilità del costruttore i giudici hanno ritenuto che, come già a suo tempo previsto dall'articolo 7 del Dpr 547/1955 poi confluito nel Dlgs 81/2008 (Testo unico sulla salute sicurezza sui luoghi di lavoro), il legislatore ha anticipato la tutela antinfortunistica al momento della costruzione, vendita, noleggio o concessione in uso delle macchine, talché nelle responsabilità derivanti dalla mancata rispondenza dei prodotti alle normative sono coinvolti tutti gli operatori cui siano imputabili le attività che hanno determinato l'infortunio.

In particolare, la responsabilità del costruttore era riconducibile non solo alla realizzazione della macchina, ma anche all'omissione prima della consegna del dovuto controllo sulla funzionalità della medesima in condizioni di sicurezza. Né poteva ritenersi che l'uso della macchina da parte della ditta utilizzatrice, senza l'eliminazione delle carenze attinenti alla sicurezza costituisse “causa sopravvenuta”, non potendo rientrare tra quelle di cui all'articolo 41, comma 2, del codice penale. Nel merito, era avvenuto che la lavoratrice per verificare il perfetto funzionamento della macchina aveva introdotto la mano sinistra nell'imbocco di due cilindri trascinatori, mentre con la destra permetteva il loro funzionamento mediante l'azionamento di una chiavetta. L'incauta operazione le procurava l'infortunio in questione addebitabile anche al datore di lavoro per colpa consistita in imprudenza, negligenza, imperizia e inosservanza delle norme prevenzionistiche.

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