Contenzioso

Licenziabile il cassiere infedele

di Giampiero Falasca

Legittimo il licenziamento del cassiere del casinò che, volontariamente, registra alcune operazioni che nella realtà non sono state mai compiute dai clienti. Con sentenza 19983, depositata ieri, la Corte di cassazione ha confermato la precedente decisione con la quale era stato affermato tale principio, in relazione alla controversia promossa dal dipendente di un casinò che era stato licenziato per aver registrato alla cassa (dove svolgeva le proprie mansioni) delle operazioni mai compiute (e comunque non riconosciute) dai clienti.

La fase di merito aveva avuto esiti contrastanti: in primo grado era stata riconosciuta la legittimità del recesso, mentre in fase di appello il lavoratore era stato reintegrato, ottenendo anche un cospicuo risarcimento del danno (essendo una controversia nata prima della riforma del 2012, aveva ottenuto tutte le retribuzioni perse dalla data del recesso sino al momento dell'effettiva reintegra).

La Cassazione, con una prima decisione (sentenza del 13 novembre 2012), aveva ribaltato questa conclusione, convalidando il licenziamento intimato nei confronti del cassiere e rinviando alla corte di appello per la determinazione delle somme percepite a titolo di risarcimento dopo la prima pronuncia di appello (a seguito della convalida del licenziamento, infatti, il lavoratore avrebbe dovuto restituire all'azienda il risarcimento percepito).

Tale somma veniva quantificata dalla Corte di appello ma la decisione era impugnata per Cassazione dal lavoratore, che lamentava diversi profili di illegittimità della pronuncia (alcuni di rito, come la violazione della competenza territoriale, altri sostanziali, come la mancata valutazione di fatti decisivi per la controversia e l'errato computo degli importi), ma la Corte rigettava tutte le doglianze, dichiarando inammissibili le domande relative alla liceità del recesso e respingendo le ulteriori contestazioni del lavoratore.

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