Contenzioso

Cassazione: la solidarietà estende il giudicato

di Maria Rosa Gheido

Il sostituito può chiedere l'estensione del giudicato a favore del sostituto anche se la ritenuta è a titolo d'acconto e non di imposta. La Corte di cassazione, sezione tributaria, con la sentenza 19580 depositata il 17 settembre affronta un aspetto particolare del rapporto fra sostituto e sostituito, dato dall'esistenza o meno fra di essi di un rapporto di solidarietà e dalla conseguente possibilità, per uno di loro, di avvalersi dell'articolo 1306 del codice civile in ordine all'utilizzo di una sentenza emessa a favore dell'altro soggetto.

L'ufficio delle imposte dirette aveva accertato a carico del sostituito maggiori redditi tassabili costituiti da somme corrispostegli dal datore di lavoro negli anni a titolo di "contributo differenza canone di affitto", in occasione del suo trasferimento in altra sede. La Ctp ha accolto i ricorsi presentati dal contribuente, mentre la Ctr ha dato ragione all'ufficio che si era appellato, ritenendo tassabile le somme erogate in quanto componenti della retribuzione. La Suprema corte, adita nel 2006, rinviava la causa ad altra sezione della Ctr Lombardia che, riassunto il giudizio, ha ritenuto legittimi gli accertamenti escludendo l'applicabilità, nel caso di specie, dell'articolo 1306 del codice civile, sostenendo in particolare che il principio di solidarietà incontra un limite nella natura non privatistica della fonte dell'obbligazione tributaria.

Avverso quest'ultima decisione il contribuente-lavoratore sostituito ha nuovamente proposto ricorso per Cassazione, rivendicando il proprio diritto quale debitore solidale di avvalersi del giudicato già emesso a favore del datore di lavoro-sostituto. Ciò in quanto, secondo il ricorrente, il rapporto che si costituisce tra il sostituto d'imposta e il sostituito è quello dell'obbligazione solidale passiva con il fisco, con la conseguente applicabilità dei principi disciplinanti tale tipo di obbligazioni, ivi compreso quello di cui all'articolo 1306, riguardante l'estensione del giudicato.

Secondo la Suprema corte il fatto che il sostituto di imposta sia definito dall'articolo 64 del Dpr 600/1973 come colui che per legge è obbligato al pagamento di imposte in luogo di altri non toglie che anche il sostituito debba ritenersi fin dall'inizio obbligato solidale d'imposta. Nemmeno il particolare tenore dell'articolo 35 del Dpr 602/1973, che afferma la coobbligazione in solido del sostituto e del sostituito in caso di riscossione di ritenute d'imposta, vale a superare la presunzione secondo la quale i condebitori sono obbligati in solido se non risulta diversamente, dalla legge o tal titolo.

Per sfruttare la facoltà del coobbligato, destinatario di un atto impositivo, di avvalersi della sentenza emessa in un giudizio promosso da altro coobbligato, è necessario solo che la decisione sia definitiva e che l'eventuale giudizio promosso dal primo non si sia definitivamente concluso in modo a lui sfavorevole.

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