Contenzioso

Contratto subordinato per l'informatore medico scientifico

di Giampiero Falasca

La facoltà lasciata all'informatore medico scientifico di ampliare la lista dei medici da visitare, elaborata dal datore di lavoro, non è una forma di autonomia sufficiente ad escludere la natura subordinata del rapporto. Questa la conclusione cui giunge la Corte di cassazione (sentenza 19394 depositata il 15 settembre) al termine di una controversia promossa da un informatore scientifico del farmaco contro l'azienda committente, allo scopo di vedere trasformato il contratto di agente di commercio, che regolava i rapporti con la società, in un contratto di lavoro subordinato.

In primo grado e in appello i tribunali investiti della questione avevano accolto la domanda del lavoratore, ritenendo che le concrete modalità di svolgimento della prestazione fossero incompatibili con un contratto di lavoro autonomo - seppure coordinato - come il rapporto di agenzia. L'azienda ricorreva per Cassazione ritenendo che la corte d'appello, erroneamente, avesse sottovaluto il fatto che il lavoratore aveva degli obblighi di vendita, tipici del contratto di agenzia, e poteva perseguire questi obiettivi operando con un rilevante margine di autonomia (non aveva orario di lavoro, non doveva giustificare le assenze, non doveva eseguire relazioni periodiche sull'attività svolta e poteva scegliere liberamente gli itinerari e i medici da visitare).

L'esistenza di controlli o direttive da parte del committente, secondo l'azienda, era una circostanza del tutto compatibile con la natura autonoma del rapporto; anche il pagamento di un compenso mediante provvigioni proporzionali agli affari conclusioni avrebbe dovuto confermare questo assunto.

La Cassazione rigetta questa lettura, facendo presente che i giudici di appello hanno riscontrato, con un accertamento insindacabile in sede di legittimità, che il lavoratore non aveva obblighi di vendita ma, piuttosto, doveva svolgere esattamente le mansioni di informatore scientifico del farmaco previste dal vigente contratto nazionale di lavoro. Un limitato spazio di autonomia nella scelta dei medici da visitare (il lavoratore riceveva dall'azienda una lista, ma aveva facoltà di ampliarla) non poteva in alcun modo modificare la natura del rapporto, trattandosi di un elemento irrilevante ai fini della qualificazione del rapporto.

Invece, conclude la Corte, la subordinazione dell'informatore era emersa sulla base di elementi rilevanti quali l'obbligo di rendere conto del proprio operato ad un capo area, il tipo di compenso erogato (sostanzialmente fisso) e lo stabile inserimento nell'organizzazione aziendale.

La sentenza 19394 della Cassazione

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